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Pubblicità del gaming, Decreto Dignità in contrasto con la proposta Ue

La misura prevista dal governo italiano risulta incompatibile con quanto stabilisce l’Europarlamento nella direttiva sui servizi media audiovisivi. Gli Stati europei ora hanno 21 mesi per recepire le nuove regole. L’analisi dell’avvocato Roberto Jacchia

Pubblicato il 26 Ott 2018

Foto di Ugo De Berti, www.udb.it

Il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura, il 2 ottobre scorso, la risoluzione legislativa sulla proposta di Direttiva recante modifica della Direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato. La proposta di Direttiva, presentata dalla Commissione il 25 maggio 2016, risponde alla necessità di una modernizzazione della Direttiva sui servizi di media audiovisivi, sostenuta nella Strategia per il mercato unico digitale in Europa di maggio 2015, così da tener conto, tra l’altro, della sempre maggiore convergenza tra televisione e servizi distribuiti via Internet.

Il Parlamento Europeo ha incluso nella proposta dei nuovi considerando riguardanti la pubblicità del gioco d’azzardo. Si prevede, infatti, che “conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe poter adottare talune misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d’azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all’obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte. In ogni caso, uno Stato membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro…”.

Inoltre, ai sensi del nuovo considerando, il Parlamento ha sottolineato che è “importante tutelare efficacemente i minori dall’esposizione a comunicazioni commerciali audiovisive connesse alla promozione del gioco d’azzardo. In tale contesto, a livello dell’Unione e nazionale esistono vari regimi di autoregolamentazione o di coregolamentazione intesi a promuovere il gioco d’azzardo responsabile, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive…”.

In materia di pubblicità dei giochi in Italia, il cosiddetto Decreto Dignità ha recentemente introdotto, al suo articolo 9, un divieto a tutto campo di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata…”. Sono esclusi da tale divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali, i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la recentissima “lotteria degli scontrini” attualmente in corso di introduzione.

La disciplina del Decreto Dignità sembrerebbe in contrasto con quanto previsto dalla nuova proposta. Già al momento della sua introduzione, il Decreto Dignità aveva infatti sollevato riserve di compatibilità con il diritto dell’Unione, in particolare, con la libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), nonché con la Direttiva UE 2015/1535, in quanto il Governo italiano non avrebbe notificato alla Commissione Europea il progetto di regola tecnica.

La European Gaming and Betting Association, che rappresenta gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse, aveva chiesto alla Commissione di intervenire per far rispettare all’Italia l’obbligo della notifica prevista dalla Direttiva Ue, senza successo. Nel dicembre 2017, la Commissione aveva infatti resa nota la chiusura di tutte le procedure di infrazione e l’archiviazione delle denunce nel settore dei giochi, ritenendo che esse potessero venire trattate in maniera più efficiente a livello nazionale.

Il testo della Direttiva modificata, approvato dal Parlamento Europeo, è già stato concordato con il Consiglio, che deve formalmente approvare l’accordo ai fini dell’entrata in vigore. Gli Stati Membri disporranno di 21 mesi per recepire le nuove regole.

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