LA BOZZA

Reddito di cittadinanza, arriva Mia: il digitale pilastro della riforma

Al centro del provvedimento al vaglio della ministra del Lavoro Calderone un sistema IT che dovrà garantire l’interoperabilità dei dati dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. Prevista anche una piattaforma per la presa in carico e la ricerca attiva dedicata ai beneficiari del sussidio

Pubblicato il 08 Mar 2023

Marina_Elvra_Calderone

Un nuovo sistema informativo per il nuovo reddito di cittadinanza che si chiamerà Mia (Misura per l’inclusione attiva). Il sussidio scatterà dal 1° settembre prossimo per prendere il posto del Reddito di cittadinanza. Si tratta della nuova misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli su cui lavora il Governo. Questi  i contenuti principali della bozza, al vaglio della ministra del Lavoro Marina Calderone, nella quale si specifica l’obiettivo della piattaforma: consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari del sostegno e favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro.

Come funzionerà il sistema informativo

Il Sistema dovrà garantire l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. All’interno del Sistema informativo opererà la piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva dedicata ai beneficiari del sussidio. I beneficiari, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, così come a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.

La piattaforma rende più facile poi la ricerca di lavoro, l’individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività. Si terrà conto della formazione e delle competenze e alla disponibilità ad effettuare corsi di aggiornamento e re-skilling e anche tiroconi.

Il percorso di inclusione sociale e lavorativa

Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale sulla piattaforma, i beneficiari dovranno aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa che tiene conto delle necessità di tutto il nucleo familiare. Nel caso in cui la situazione di povertà sia connessa alla sola dimensione lavorativa, viene sottoscritto un patto di servizio personalizzato che può essere anche coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori-Gol. Inoltre, sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni o minorenni che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi. I componenti con disabilità potranno richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono esclusi da questi obblighi i beneficiari della Mia titolari di pensione diretta o comunque over 60, nonché i componenti con disabilità. Nessun obbligo per i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età oppure di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.

I beneficiari di Mia

Il sussidio sarebbe riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, o minorenne o con almeno sessant’anni di età. Senza uno di questi requisiti, la Mia sarebbe comunque assegnata, ma in misura ridotta.

Come accedere al sostegno

Per accedere al sostegno, inoltre, occorrerà rientrare in alcune condizioni economiche specifiche. In particolare, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso “congiuntamente” di alcuni requisiti: un valore dell’Isee non superiore a euro 7.200; un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini Imu di 150.000 euro), non superiore a 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare non oltre i 6.000, accresciuti di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementati di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. Ulteriori incrementi scattano in caso di componente in condizione di disabilità (5.000 euro) e disabilità grave o di non autosufficienza (7.500 euro). Paletti anche sui beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita. In questo caso il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: nessuno deve essere intestatario a o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei ventiquattro/trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità; nessuno deve essere intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili.

La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente adulto del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne che non usufruisce dell’assegno unico e universale, fino a un massimo di 2,1 e ulteriormente elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Quindi, i componenti minorenni o maggiorenni che usufruiscono dell’assegno unico e universale non sono conteggiati nella scala di equivalenza e, per ciascuno è riconosciuto un importo mensile della Mia in misura fissa, pari a 50 euro. Non sono conteggiati, nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui si risiedono in strutture a totale carico pubblico.

Beneficio economico

Al beneficio economico si pone una soglia, su base annua, fissata a 6.000 euro, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per i nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno sessant’anni di età, il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per altri dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. Per le famiglie al cui interno non vi sia almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno sessant’anni di età, invece, il beneficio è riconosciuto nella misura ridotta del 25% per un periodo non superiore a dodici mesi. Terminato questo periodo, previa sospensione di un mese, il beneficio può essere rinnovato per altri 6 mesi. Decorsi diciotto mesi dalla cessazione del rinnovo di sei mesi, può essere presentata una nuova domanda. Dal 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’Isee, del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

Cosa succede se si inzia a lavorare

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della Mia il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. In caso di inizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, si fruirà della Mia per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e concorre per la parte eccedente il limite di 3.000 euro lordi annui. Lo stesso vale per i percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione. Ai beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è inoltre riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Mia, nei limiti di 500 euro mensili.

Il nodo dell’offerta congrua

Nella bozza l’offerta congrua è definita come “coerente con le esperienze e le competenze professionali maturate, così come risultanti dal patto di servizio personalizzato ovvero come acquisite a seguito di attività formativa svolta nei percorsi conseguenti alla presa in carico”. Ma la retrubuzione non deve comunque essere inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

Controlli e sanzioni

Tra le novità in tema di controlli, il ministero del Lavoro dovrà adottare un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione della Mia, con le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali. Le sanzioni prevedono la reclusione da due a sei anni per chi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. Da uno a tre anni di reclusione, invece, per chi ometta di comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio.

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