CAMBIANO LE REGOLE

Rilanciare l’equity crowdfunding per finanziare l’innovazione

Procedure più semplici e un ampliamento della platea di soggetti in grado di finanziare i progetti d’impresa innovativi. Queste le novità principali del regolamento

Pubblicato il 16 Apr 2016

Luciana Maci

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Riuscirà un nuovo regolamento a rilanciare l’equity crowdfunding? Procedure più semplici e un ampliamento della platea di soggetti in grado di finanziare i progetti d’impresa innovativi sono tra le principali novità della riforma del regolamento di questa modalità di raccolta fondi online, mai veramente decollata in Italia, che consente di investire in startup in cambio di quote societarie. Attesa da tempo, la riforma è stata diffusa dalla Consob a fine febbraio. L’obiettivo è appunto porre i presupposti per lo sviluppo dell’equity crowdfunding in Italia come canale di finanziamento dell’innovazione, in alternativa agli strumenti tradizionali di erogazione del credito. Il nostro Paese è stato il primo in Europa a normare questo tipo di raccolta con una legge e un successivo regolamento risalente a luglio 2013. Finora, però, lo strumento è stato molto poco utilizzato, anche a causa di norme considerate restrittive dai player del settore. Attualmente risultano essere 19 i gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative autorizzati da Consob.

Ma il capitale circolante su queste piattaforme è davvero limitato. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel corso del 2015 sono state finanziate 7 società per complessivi 1,747 milioni di euro su 6 piattaforme. Nel 2014 erano state finanziate 4 società per 1,307 milioni da 3 piattaforme. Gli investitori sono passati da 134 nel 2014 a 252 nel 2015, ciascuno dei quali ha investito in media circa 7mila euro (9.750 nel 2014). Sono i numeri sono più bassi d’Europa.

Da qui la necessità di porre mano al regolamento sull’equity crowdfunding per cercare di migliorarlo. L’operazione “restart” è partita a giugno 2015, quando la Consob ha pubblicato sul proprio sito una consultazione preliminare chiusa a luglio. Successivamente ha diffuso la nuova bozza di regolamento, rimasta in consultazione fino a gennaio 2016. A fine febbraio è stata varata la delibera di approvazione delle modifiche regolamentari. Il Regolamento così modificato è destinato a entrare in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità principali c’è la semplificazione della procedura. Finora erano le banche a verificare l’appropriatezza dell’investimento rispetto alle conoscenze e all’esperienza dell’investitore, d’ora in poi queste verifiche potranno essere effettuate dagli stessi gestori dei portali. In altre parole non sarà più necessario, per le piattaforme che faranno richiesta alla Consob, l’obbligo di far transitare gli investitori per importi sopra soglia (ovvero 500 euro per persona fisica e 5000 euro per persona giuridica) presso un intermediario finanziario (banca o Sim) per la compilazione del questionario Mifid ai fini dell’appropriatezza.

Attualmente infatti, per gli investimenti sopra soglia, il cliente dovrebbe rivolgersi a uno sportello fisico di una banca, appesantendo la procedura. Con il recepimento della modifica del regolamento, sarà possibile per le piattaforme eseguire i test di appropriatezza ai fini Mifid direttamente online.

È stato inoltre ampliato il novero dei soggetti legittimati a sottoscrivere una quota dell’offerta in qualità di investitori professionali. Sono state ammesse, infatti, due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta”, così come definiti dalla disciplina europea sulla prestazione dei servizi di investimento (Mifid); e gli “investitori a supporto dell’innovazione”, identificati da Consob sulla base di criteri oggettivi. Questa modifica dovrebbe permettere che la corretta conclusione della campagna, che prevede la sottoscrizione del 5% da parte di un investitore professionale (banche, imprese di investimento, Organismi di investimento collettivo del risparmio-Oicr, fondi, imprese di grandi dimensioni), sia allargata anche agli investitori professionali su richiesta. Questi investitori professionali devono soddisfare due dei seguenti requisiti: il cliente deve aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500mila euro; il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

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