IL CASO

Tempesta su Uber, via libera al blocco negli Stati europei

Secondo l’avvocato generale della Corte di giustizia europea il servizio rientra nell’ambito dei trasporti, materia di competenza non esclusiva della Ue: “I paesi non sono tenuti a comunicare il progetto di legge alla Commissione”. La società ora rischia di vedersi chiudere il mercato europeo del trasporto passeggeri

Pubblicato il 04 Lug 2017

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Gli Stati membri possono vietare e sanzionare penalmente l’esercizio illegale dell’attività di trasporto nell’ambito del servizio Uber senza notificare previamente il progetto di legge alla Commissione. E’ questa la conclusione dell’Avvocato generale Ue, Maciej Szpunar, sul caso di Uber France, perseguita penalmente per aver organizzato, tramite il servizio Uberpop, un sistema che mette in contatto i clienti con conducenti non professionisti che trasportano persone a titolo oneroso con veicoli con meno di dieci posti.

Uber France è l’operatore di una piattaforma elettronica che permette con uno smartphone di richiedere un servizio di trasporto urbano. Si tratta di un servizio di trasporto passeggeri erogato da singoli conducenti non professionisti con i propri autoveicoli. Uber France sostiene che la normativa francese, in forza della quale è stata perseguita, costituisce una regola tecnica che riguarda direttamente un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva relativa alle norme e alle regolamentazioni tecniche. Tale direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamento che istituisca regole tecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell’informazione. Le autorità francesi non hanno notificato il progetto di legge alla Commissione prima della sua adozione e di conseguenza Uber France ne deduce che non può essere perseguita per tale motivo. Il Tribunal de grande instance di Lille ha chiesto alla Corte di giustizia Ue se le autorità francesi fossero tenute o meno a notificare previamente il progetto di legge alla Commissione.

Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale Szpunar considera che, indipendentemente dalla questione se il servizio offerto da Uberpop rientri o meno nella direttiva, gli Stati membri possono vietare e sanzionare l’esercizio illegale di un’attività di trasporto come quella di Uberpop senza essere tenuti a notificare previamente il progetto di legge alla Commissione, dato che si tratta di materia di competenza non esclusiva di Bruxelles. Nel merito, l’Avvocato generale ricorda che il servizio Uberpop “rientra nel settore dei trasporti e non costituisce pertanto un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva”. In tali circostanze, la direttiva non è applicabile e una notifica del progetto di legge alla Commissione non è necessaria. Anche esaminando la situazione che si verificherebbe qualora la Corte dovesse considerare che il servizio Uberpop costituisce un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva Ue, la conclusione è che la decisione di vietare e sanzionare l’attività di un intermediario come Uber nell’esercizio illegale di un’attività di trasporto non costituisce una regola tecnica ai sensi della direttiva, per “neppure in tal caso sarebbe necessario notificare il progetto di legge”.

L’obbligo di notifica, infatti, si applica solo alle regole tecniche che si pongono come finalita’ e obiettivo specifici di disciplinare in modo esplicito e mirato l’accesso ai servizi della societa’ dell’informazione e l’esercizio di questi ultimi. Sono invece escluse da tale obbligo le regole che riguardano tali servizi solo in modo implicito o incidentale. Secondo l’avvocato generale la normativa francese in questione nel caso di specie riguarda i servizi della societa’ dell’informazione solo in modo incidentale dato che la normativa, per quanto attenga principalmente a un servizio della societa’ dell’informazione (ossia un sistema di messa in contatto per via elettronica), “non mira a disciplinare specificamente tale servizio bensi’ unicamente a garantire l’efficacia delle regole sui servizi di trasporto. Pertanto, la circostanza che il modello economico di Uberpop e’ incompatibile con le disposizioni francesi sull’attivita’ di trasporto dei passeggeri (in quanto i conducenti non professionisti non dispongono delle autorizzazioni necessarie ai sensi del diritto francese per esercitare l’attivita’ di trasporto) “non implica che la normativa in questione costituisca una regola tecnica che disciplina le attività di intermediazione nel settore dei trasporti in generale”. Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia.

“Oggi in Francia Uber opera unicamente con autisti professionisti muniti di licenze”, è il commento lapidario di Uber alle conclusioni dell’avvocato Ue, precisando che il caso “si riferisce ad una legge francese del 2014 relativa a servizi tra privati che non sono piu’ attivi dal 2015”.

Già a maggio sempre l’altro avvocato generale Maciej Szpunar aveva dato torto a Uber per la causa sollevata in Spagna, sostenendo che Uber eroga servizi di trasporto. Uber potrebbe dunque vedersi negare permessi e accessi al mercato in Spagna e Francia. I due casi sono due casi diversi, ma data la natura dei dossier a Lussemburgo non si esclude che la Corte possa emettere le due sentenze nello stesso momento, comunque non prima dell’autunno.

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