IL REGOLAMENTO

Antiriciclaggio, giro di vite della Ue sul bitcoin

Il Parlamento approva il nuovo regolamento frutto dell’accordo con il Consiglio: i provider di servizi di portafoglio digitale dovranno applicare controlli sistematici sulla propria clientela per porre fine al regime di anonimato associato alle valute virtuali. Agli Stati membri 18 mesi per adeguarsi alle nuove norme

Pubblicato il 19 Apr 2018

F. Me

bitcoin

Regole più rigide per le monete virtuali come i Bitcoin per evitare che siano utilizzate per il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Lo prevede il regolamento approvato oggi dal Parlamento europeo con 574 voti in favore, 13 voti contrari e 60 astensioni. Si tratta del testo frutto dell’accordo raggiunto a dicembre con il Consiglio, il quinto e ultimo aggiornamento alla direttiva anti-riciclaggio. Viene introdotta anche una regolamentazione per le società fittizie: qualsiasi cittadino potrà in futuro avere accesso ai dati sui beneficiari effettivi delle imprese che operano nella Ue

Le nuove misure antiriciclaggio e antiterrorismo affrontano anche i rischi legati alle carte prepagate oltreché a quelli delle valute virtuali. I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali dovranno applicare, come già succede per le banche, controlli sistematici e requisiti di verifica sulla propria clientela per porre fine al regime di anonimato associato alle valute virtuali. Anche tali piattaforme e prestatori di servizi dovranno essere registrati, così come i cambiavalute e gli uffici di incasso degli assegni, nonché i fornitori di servizi per aziende e società fiduciarie.

Tra le altre misure concordate nell’ambito della nuova legislazione, figurano anche la riduzione della soglia per l’identificazione dei titolari di carte prepagate dagli attuali 250 a 150 euro; criteri più severi per valutare se Paesi terzi sono esposti maggiormente al fenomeno del riciclaggio, possibilità di sanzioni ed esame più approfondito delle transazioni che coinvolgono cittadini di Paesi a rischio; la protezione degli informatori che segnalano casi di riciclaggio, compreso il diritto all’anonimato; l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva a tutte le forme di servizi di consulenza fiscale, alle agenzie di locazione, ai commercianti d’arte, ai prestatori di servizi di portafogli elettronici e a quelli di cambio valuta virtuale.

Per quanto riguarda le società fittizie il pubblico avrà accesso alle informazioni sui beneficiari effettivi delle imprese e le nuove norme potranno aiutare a reprimere l’uso fraudolento delle società fantasma create per riciclare denaro, nascondere patrimoni ed evitare di pagare le tasse, una pratica oggetto di grande attenzione a seguito dei Panama Papers. Sarà inoltre consentito di fornire a chi può dimostrare di avere un “interesse legittimo”, i dati sui beneficiari effettivi delle società fiduciarie e di strumenti analoghi. In questo modo, le informazioni sulle società fiduciarie potranno essere messe a disposizione dei giornalisti investigativi e delle organizzazioni non governative.

Gli Stati membri conserveranno inoltre il diritto di concedere un accesso ancora più ampio alle informazioni, qualora fosse previsto nel proprio ordinamento nazionale. La direttiva entrerà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri avranno 18 mesi per trasporre le nuove norme nelle rispettive legislazioni nazionali.

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