IL CASO

Cashback, via ai controlli anti-furbetti: nel mirino i micro-pagamenti

In corso verifiche sulle transazioni considerate anomale, ricorrenti, di importo irrisorio ed effettuate in numero elevato presso lo stesso esercente lo stesso giorno. Un messaggio avvisa l’utente che dovrà giustificare le spese

Pubblicato il 31 Mag 2021

cash

Stretta sui “furbetti” dei micro pagamenti del cashback: sono stati avviati controlli su transazioni sospette in vista della chiusura del primo semestre del programma. Un messaggio avvisa gli utenti che “si stanno effettuando delle verifiche” su alcune “transazioni anomale e ricorrenti di importo irrisorio” effettuate lo stesso giorno e presso lo stesso rivenditore.

Gli utenti contattati dovranno dimostrare che quelle operazioni sono invece veritiere: si dovrà compilare un modulo e se non si riesce a dimostrare di aver fatto effettivamente acquisti dopo 7 giorni, le transazioni saranno cancellate. E non verranno conteggiate per il super-bonus da 1500 che verrà erogato a fine luglio.

Si tratta di micro operazioni, anche di pochi centesimi, effettuate strisciando la carta di credito o il bancomat o usando qualsiasi altro strumento elettronico come le app di pagamento. Queste transazioni però non corrispondono all’effettivo acquisto di un bene o servizio, come richiesto dal regolamento del programma cashback, e risultano di fatto fittizie, spesso ricorrenti ed effettuate da uno stesso esercente. Se non giustificate, vengono eliminate e non più conteggiate ai fini del rimborso cashback e della classifica del super cashback.

Attivando quanto previsto dal regolamento del Mef sul Cashback, ossia che gli acquisti devono essere reali, e limitatamente ai soli utenti interessati da transazioni anomale (non riceverà nulla per chi effettua acquisti regolari), sono dunque partite le prime verifiche anti-furbetti.

Nelle scorse settimane il governo, anche in risposta a recenti interrogazioni parlamentari, aveva fatto sapere che il monitoraggio sul Cashback, il programma per incentivare i pagamenti elettronici attraverso un rimborso del 10% ogni semestre fino a 150 euro, era costante e che gli esiti sarebbero stati utili anche per “proporre eventuali modifiche”.

L’analisi della Corte dei Conti

“Una prima analisi sulla gestione delle misure finalizzate a favorire l’uso della moneta elettronica (dal cashback alla lotteria degli scontrini) pur inevitabilmente parziale, ha fatto emergere l’esistenza di criticita’ e limiti nell’esperienza finora maturata”, spiega la Corte dei Conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021.

Per la magistratura contabile, “sembrerebbero sussistere difficolta’ a monitorare i reali effetti economici e tributari” del cashback. “La prosecuzione del Programma – osserva la Corte – dovrà trovare supporto nella compiuta conoscenza di elementi quali la valutazione degli effetti prodotti nei diversi settori interessati e l’impatto in termini di emersione di ricavi e compensi precedentemente occultati. Non sono state previste distinzioni tra i beni e servizi oggetto delle transazioni e i soggetti che rendono la prestazione: preferibile sembrerebbe, per la diffusione dei fenomeni evasivi, una soluzione che privilegi i pagamenti verso operatori medio piccoli prevedendo un incentivo differenziato. Quanto al numero minimo di operazioni richieste nel semestre per la corresponsione del rimborso, esso appare esiguo, indebolendo l’interesse ad utilizzare il pagamento elettronico”.

Quanto al super cashback, secondo la Corte dei Conti, “allo scopo di contenere gli abusi – che i dati forniti dal Dipartimento alla data del 30 aprile sembrano confermare – potrebbe essere opportuno limitare il numero di operazioni effettuabili con lo stesso operatore nell’arco della medesima giornata (anche se con carte diverse), limitando in questo modo anche il probabile frazionamento artificioso degli acquisti”.

Inoltre, “la misura del premio, 1500 euro ai primi 100 mila utenti per numero di operazioni nel semestre, appare eccessiva”. Secondo la magistratura contabile, “l’adesione alla lotteria degli scontrini e’ risultata al momento alquanto limitata e settoriale, concentrata nella grande distribuzione” e “un ostacolo è certamente costituito dalla complessità delle operazioni, mentre la conoscenza solo differita della vincita costituisce un’ulteriore remora alla partecipazione, affievolendo l’interesse del consumatore”.

Infine, rileva la Corte, “dai primi elementi in ordine al credito di imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, emerge che tra settembre 2020 e aprile 2021, i crediti compensati ammontano complessivamente a 3,31 milioni, coinvolgendo un numero limitato di soggetti” e “resta da valutare se la misura possa produrre gli effetti attesi con specifico riferimento alle attivita’ economiche di minore dimensione, nelle quali si concentra la resistenza all’uso dei mezzi di pagamento elettronici”.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!


Aziende


Argomenti


Canali

Articoli correlati