IL PROVVEDIMENTO

Fintech, il nuovo regolamento Consob: come adeguarsi alle norme

Il pacchetto prevede la creazione di registri per la circolazione digitale e istituisce la figura del responsabile. Disciplinate anche le modalità di iscrizione e cancellazione dall’elenco. Tutte le novità

Pubblicato il 15 Dic 2023

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Via al regolamento Consob per la finanza su piattaforme Dlt così come previsto dal decretoto Fintech.

Cosa disciplina il regolamento

Il regolamento definisce i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei responsabili del registro per la circolazione digitale di strumenti finanziari e alle relative forme di pubblicità; disciplina le modalità di presentazione della domanda di iscrizione dei responsabili del registro e la procedura per l’iscrizione nell’elenco, individuando le possibili cause di sospensione e richiedendo una relazione tecnica illustrativa che include un’analisi dei rischi; disciplina l’attività del responsabile stabilendo il contenuto minimo delle informazioni sulle modalità operative del registro.

Il registro per la circolazione digitale

Per l’emissione di strumenti finanziari in forma digitale non negoziati su una sede di negoziazione e non ricompresi nell’ambito di applicazione del “Regolamento Pilot Regime” (Regolamento Ue 858/2022) che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato Dlt, il legislatore nazionale ha previsto la necessità di avvalersi di registri per la circolazione digitale tenuti da responsabili del registro iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob.

Il registro deve essere tenuto da un gestore di sistema di negoziazione secondo tecnologia a registro distribuito (Dlt), da un gestore di un sistema di regolamento Dlt o da soggetti iscritti a un apposito elenco che comprende banche, imprese d’investimento, emittenti con sede in Italia che puntano solo su strumenti digitali.

Cosa dovrà comunicare il gestore

Tra le informazioni che il gestore dovrà fornire sulle caratteristiche del registro ci sono l’esecuzione dei protocolli di consenso, l’invio di istruzioni di trasferimento sugli strumenti registrati sull’infrastruttura, i modelli di risposta a eventuali criticità, il numero massimo di utenti gestibile e l’aventuale uso di identity provider di terze parti per identificare le utenze in piattaforma.

Il responsabile del registro

Il decreto Fintech e il regolamento Consob disciplinano, tra l’altro, le condizioni per l’autorizzazione e l’operatività della nuova figura del responsabile del registro e il relativo regime di responsabilità. Possono assumere la qualifica di responsabile del registro:

  • le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;
  • gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del Tub, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l’attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;
  • gli emittenti con sede legale in Italia che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;
  • i depositari centrali italiani che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro in via accessoria.

Il responsabile del registro è obbligatoriamente nominato per ogni emissione di strumenti finanziari Dlt, avendo una funzione di garante anche della correttezza, della completezza e dell’aggiornamento nel continuo delle informazioni relative all’emissione, nonché di tutela dei diritti dei titolari degli strumenti finanziari Dlt.

 Come iscriversi al registro

“Il Regolamento – si legge in una nota Consob – conferma l’impianto prospettato al mercato in sede di pubblica consultazione, sia pure con modifiche e integrazioni con particolare riguardo al procedimento di iscrizione nell’elenco, al contenuto dell’elenco tenuto dalla Consob e alla documentazione da predisporre in sede di richiesta di iscrizione nell’elenco”.

L’istanza di iscrizione deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal Decreto per l’iscrizione e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa dell’iniziativa.

Il procedimento di autorizzazione dura, fatte salve eventuali cause di sospensione, 90 giorni dalla data di presentazione della domanda oppure dal ricevimento di una domanda completa.

In fase di istruttoria Consob può nominare un revisore indipendente per valutare l’idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal Decreto, i cui costi sono a carico di chi fa richiesta di iscrizione.

Il regolamento stabilisce inoltre che il procedimento di iscrizione si concluda con l’adozione di un provvedimento espresso e che il silenzio non equivale ad accoglimento dell’istanza.

Come cancellarsi dal registro

Per tutelare i detentori degli strumenti finanziari digitali e la certezza dei rapporti giuridici, si prevede che l’adozione della delibera di cancellazione possa essere posticipata, rispetto agli ordinari novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, quando sia necessario al fine di assicurare il trasferimento delle scritturazioni a un altro registro o il mutamento di regime di forma e circolazione degli strumenti.

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