EDITORIA

E-book e giornali digitali, nuovo no della Ue all’Iva agevolata

Una sentenza della Corte europea conferma il parere dell’avvocato generale. Gli eurogiudici: “La continua evoluzione della tecnologia potrebbe mettere in difficoltà le amministrazioni fiscali nell’individuare quali prodotti digitali agevolare e quali no”

Pubblicato il 07 Mar 2017

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Niente sconto per gli e-book. Che in base all’attuale direttiva Ue (che giustificata una differenza di trattamento tra i libri cartacei e quelli digitali), non hanno diritto ad usufruire di un’aliquota Iva ridotta. Lo stabilisce la Corte Ue con la sentenza odierna che conferma il parere dell’avvocato generale dello scorso settembre.

Nel frattempo la Commissione Ue a inizio dicembre ha già presentato la proposta di una nuova direttiva sull’Iva per l’e-commerce con l’obiettivo di ammodernarla, includendo la possibilità di un taglio dell’imposta sul valore aggiunto anche per tutte le pubblicazioni digitali. Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, “il principio della parità di trattamento non osta a che libri, giornali e riviste digitali forniti per via elettronica siano esclusi dall’applicazione di un’aliquota Iva ridotta” in quanto la vecchia “direttiva Iva è valida sotto tale profilo”. Unica eccezione, i “libri digitali forniti tramite un supporto fisico come un cd-rom”. Questo “è la conseguenza del particolare regime di Iva applicabile al commercio elettronico”.

Esaminando una causa (C-390/15) promossa dalla Corte Costituzionale polacca, gli eurogiudici hanno ribadito che è legittima la distinzione tra libri e giornali cartacei (Iva ridotta, in Italia al 4%) e libri in formato ebook, consultabili in streaming o con download. Unica eccezione, i libri in formato digitale ma disponibili tramite un supporto fisico, cioé su cd rom.

A motivare la disparità di trattamento, secondo i giudici, è la continua evoluzione della tecnologia, che potrebbe mettere in difficoltà le amministrazioni fiscali nell’individuare quali prodotti digitali agevolare e quali no. “Tenuto conto delle continue evoluzioni cui sono soggetti i servizi elettronici nel loro complesso – si legge infatti nel comunicato stampa diffuso dalla Corte – si è ritenuto necessario assoggettare tali servizi a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l’aliquota Iva loro applicabile potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata”.

“Orbene – proseguono gli eurogiudici – escludendo l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta ai servizi forniti per via elettronica, il legislatore dell’Unione evita ai soggetti passivi e alle amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri in una delle categorie di servizi che possono beneficiare di una simile aliquota in forza della direttiva IVA. Di conseguenza, una misura siffatta deve essere considerata idonea a realizzare l’obiettivo perseguito dal particolare regime di IVA applicabile al commercio elettronico”.

Casomai, concludono i giudici ribaltando la domanda, si creerebbe una disparità di trattamento nel concedere la riduzione ai libri digitali e non ad altri servizi (per l’Iva i prodotti digitali sono servizi). “Peraltro, ammettere che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, come consentito per la fornitura di libri del genere su qualsiasi tipo di supporto fisico, equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d’insieme della misura voluta dal legislatore dell’Unione, consistente nell’escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta”.

Per uno sconto Iva agli ebook tocca quindi aspettare l’esito della proposta di direttiva presentata nel dicembre scorso dalla Commissione e attualmente in discussione.

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