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Lavoro, la Camera: “Rafforzare i diritti dei content creator digitali. Serve coordinamento europeo”

Via libera della Commissione Lavoro all’indagine conoscitiva: “Troppo squilibrato il rapporto tra piattaforme e lavoratori. Per aumentare le tutele serve potenziare lo statuto degli autonomi”. Barzotti (M5S): “Istituire task force di esperti per proporre soluzioni normative”

Pubblicato il 11 Mar 2022

smart working

Via libera della Commissione Lavoro della Camera all’indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

L’indagine ha evidenziato come nel nostro Paese manchi ancora una soddisfacente ricostruzione del fenomeno della creazione di contenuti digitali, basata su dati amministrativi o statistici ufficiali. In parte, si tratta di una difficoltà fisiologica, in quanto la creazione e la condivisione di contenuti online è un fenomeno in continua diffusione e crescita e non si presta ad essere cristallizzato in forme e dati prestabiliti.

Inoltre il lavoratore nella creator economy non è solo il prestatore di un’opera intellettuale o di un servizio di creazione, ma è al tempo stesso un utilizzatore della piattaforma, ancorché lo faccia (anche) a scopo lavorativo.

Per tutti questi motivi, secondo quanto emerso dall’indagine, lo statuto di tutele da applicare ai creatori dei contenuti “dovrà necessariamente essere individuato traendo i propri elementi, in parte, dalla disciplina del lavoro autonomo e, in particolare, da quella del lavoro autonomo di seconda generazione, in parte, dalla normativa di tutela dei consumatori e degli utenti, e, in parte, da forme di protezione analoghe a quelle riconosciute ai lavoratori dipendenti”.

I deputati lanciano l’allarme sull’esistenza di un forte squilibrio nella forza contrattuale delle parti del rapporto, che si traduce innanzitutto nell’impossibilità per i creatori di incidere sulla regolazione del rapporto stesso, che è stabilita, in modo unilaterale, dalla piattaforma.

In questo contesto, secondo i deputati, di fronte a imprese che operano su scala internazionale, la risposta non potrebbe essere locale, ma coordinamento sovranazionale “attraverso il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza già esistenti a livello transnazionale come i comitati aziendali europei e gli organismi di rappresentanza delle società europee”.

Un ulteriore livello di è rappresentato dalla presenza di un servizio, assicurato dalla controparte contrattuale, al quale rivolgersi in caso di contestazioni o segnalazioni di criticità o disservizi. “Da questo punto di vista, la risposta alle esigenze degli operatori è rappresentata dall’esistenza di un servizio di assistenza organizzato dalla piattaforma all’interno dello Stato in cui viene reso il servizio, che abbia una dimensione adeguata rispetto al numero degli utenti che esercitano la propria attività nell’ambito della piattaforma stessa”. In alternativa potranno essere individuati utili riferimenti nelle varie disposizioni in elaborazione nell’ambito dell’Unione europea.

“L’attivazione di adeguate forme di confronto preventivo e di soluzione stragiudiziale delle controversie rappresenta uno strumento essenziale anche per limitare gli effetti di provvedimenti sanzionatori sforniti di sufficienti motivazioni – si legge – in modo da escludere che misure particolarmente afflittive siano adottate esclusivamente sulla base di decisioni prese per effetto dell’applicazione di un algoritmo e senza una verifica umana”. Per quanto riguarda le tutele più specificamente lavoristiche, data la difficoltà ad applicare la normativa del lavoro subordinato, il punto di riferimento è senza dubbio rappresentato dallo Statuto del lavoro autonomo (legge n. 81 del 2017) che dovrebbe però essere aggiornato, tenendo conto anche della rapidissima evoluzione del ricorso alle tecnologie, ulteriormente accentuatosi nel corso della pandemia.

“È  quanto mai opportuno che si realizzi un’opera di rielaborazione in un unico compendio normativo delle norme che regolano i rapporti che ne costituiscono la base, senza volerne cristallizzare la disciplina in modo rigido con la riconduzione a forme di lavoro tradizionali – conclude l’indagine –  In questo modo, raccogliendo anche i principi e le disposizioni elaborati nell’ambito dell’Unione europea, si potrà costituire uno statuto di tutele per questi lavoratori del web che tenga in considerazione tanto l’elemento della dipendenza funzionale dei lavoratori dalle piattaforme, quanto il significativo squilibrio che caratterizza i rapporti che vengo costituiti. A tale fine, potrebbe essere opportuna la costituzione di un tavolo di esperti per approfondire tali problematiche e per proporre soluzioni normative da inserire nello statuto del lavoro autonomo”.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – commenta Valentina Barzotti, deputata del M5s e componente della commissione Lavoro, che ha promosso l’indagine  – La necessità e l’attualità di questa indagine è confermata dall’attenzione che l’Unione europea sta dedicando al tema del digitale con provvedimenti come il ‘Digital markets act’ e la proposta di direttiva relativa al lavoro mediante le piattaforme digitali, oltreché dalla mancanza, nel nostro Paese, di una soddisfacente ricostruzione del fenomeno basata su dati ufficiali. Anche grazie alle numerose audizioni svolte abbiamo potuto delineare un quadro puntuale della situazione, che, complice il sempre maggiore sviluppo delle tecnologie, necessita di una regolamentazione tanto nazionale quanto internazionale che sia al passo con i tempi”.

“Un fattore emerso plasticamente fin dall’inizio – prosegue Barzotti – è quello della precarietà del lavoro. In questo senso, sarebbe utile costituire uno statuto di tutele per questi lavoratori che tenga in considerazione tanto l’elemento della loro dipendenza funzionale rispetto alle piattaforme quanto il significativo squilibrio che caratterizza i rapporti che vengono costituiti”.

“Uno dei molteplici aspetti da considerare – riguarda la tutela rispetto a provvedimenti adottati dalle piattaforme volti a sanzionare le condotte dei creatori ritenute non conformi alla disciplina contrattuale stabilita tra le parti attraverso l’adesione alle condizioni generali di servizio predisposte dalle piattaforme stesse – conclude Barzotti – In questo senso, abbiamo potuto riscontrare una certa opacità nell’applicazione delle misure. A nostro avviso, potrebbe essere opportuna la costituzione di un tavolo di esperti per approfondire tali problematiche e proporre adeguate soluzioni normative”.

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