IL DOCUMENTO

Smart working nella PA, ecco le linee guida di Brunetta

Nella bozza delle nuove regole obbligo di fornire al lavoratore abbonamento Internet e dotazione tecnologica. Garantito il diritto alla disconnessione e la formazione ad hoc. Il ministro: “Passo avanti verso la contrattualizzazione”. Sindacati divisi. Ora la palla passa alla Conferenza Unificata

Pubblicato il 22 Ott 2021

smart working

Fornire al lavoratore un’idonea dotazione tecnologica e accedere alla prestazione lavorativa “agile”  esclusivamente tramite la connessione Internet fornita da datore di lavoro. Infine sarebbero state eliminate le percentuali che stabilivano un tetto per i lavoratori smartabili. Sono questi alcuni principi – risulta a CorCom – della bozza di linee guida sullo smart working nella PA che oggi è stata al centro del videoincontro tra il ministro della PA, Renato Brunetta, e i sindacati. Lo schema ora dovrà passare al vaglio della Conferenza unificata.

Si prevede inoltre che, qualora il dipendente abbia in dotazione un cellulare di servizio, su questo possano essere ditottate le chiamate provienienti dal numero dell’ufficio.

Inoltre se applicazioni della PA sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da remoto ai propri principali strumenti di lavoro. Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una Vpn (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server. Inoltre, l’amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della
documentazione.

Il documento intende “fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata – si legge nel testo –  In tal senso, l’intervento si propone di delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale”.

“Questa riunione arriva alla fine di un percorso, cominciato il 10 marzo con il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale firmato a Palazzo Chigi, e proseguito con l’avvio dei rinnovi contrattuali, che ho fortemente voluto, e con il mio decreto dell’8 ottobre – ha spiegato Brunetta durante l’incontro – Il confronto di oggi si è reso necessario perché, nelle more della definizione dei rinnovi e dunque della regolazione del lavoro agile nei contratti, ma anche dell’approvazione entro il 31 gennaio dei Piani integrati di attività e organizzazione (Piao), pensiamo sia utile per le 32mila amministrazioni italiane poter contare su linee guida sullo smart working che anticipino ciò che sarà previsto nei contratti. Linee guida su cui chiediamo le vostre osservazioni e che poi invieremo alla Conferenza Unificata”.

“Nel frattempo auspico che in sede Aran si possa concludere al più presto il contratto per le funzioni centrali e, a seguire, quelli per gli enti locali e la sanità: la regolazione contrattuale dello smart working era un punto fondante del Patto del 10 marzo. Da fine gennaio avremo strutturato, normato, contrattualizzato e organizzato fuori dall’emergenza il lavoro agile, che dovrà rientrare a pieno titolo in uno dei modi di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione. Oggi, dunque, guardiamo avanti. Durante la pandemia, in quei mesi drammatici, lo smart working è stata una decisione saggia, ma unilaterale del governo. Adesso la competenza organizzativa spetterà, come dev’essere, al datore di lavoro, ossia a ciascuna amministrazione, ma la regolazione avverrà attraverso i contratti. È un grande passo avanti verso il lavoro agile strutturato”.

 Le linee guida nel dettaglio

Il documento afferma non a caso che “in ragione della nuova positiva fase dell’esperienza pandemica, risulta necessario porsi nell’ottica del superamento della gestione emergenziale individuando quale via per lo sviluppo del lavoro agile nella pubblica amministrazione quella della contrattazione collettiva e quella della disciplina da prevedersi nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao)”.

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Le linee guida fissano le condizioni per l’accesso al lavoro in forma agile e approfondiscono questioni relative a: invarianza dei servizi resi all’utenza; un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza; l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile; l’amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato; la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore; la stipula dell’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, che definisca gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione; le modalità e i criteri di misurazione della prestazione, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile; il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti; la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

  • Dotazioni tecnologiche. Secondo le linee guida al lavoratore pubblico deve essere fornita “idonea dotazione tecnologica”. Il lavoratore per accedere alle applicazioni del proprio ente può utilizzare esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro. Se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di lavoro. L’amministrazione deve prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto. Se le applicazioni dell’ente sono raggiungibili da remoto, o sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro. Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una Vpn (Virtual Private Network, una rete privata virtuale capace di garantire privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server. Inoltre, l’amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione.Privacy e sicurezza. In nessun caso può essere utilizzata una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio.  L’adesione al lavoro è consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. L’amministrazione deve individuare le attività che possono essere effettuate in smart working, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di “strumentazioni non remotizzabili”. L’amministrazione avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.Accordo individuale. L’accordo individuale è stipulato per iscritto e disciplina “l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”. L’accordo deve indicare le giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
  • Diritto alla disconessione. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai Ccnl. In ogni caso deve essere individuata “una fascia di inoperabilità (disconnessione)” nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa e che coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo a cui il lavoratore è tenuto. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge, come ad esempio i permessi per motivi personali o familiari, o i permessi sindacali. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
  • Richiamo in presenza. “In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Il dirigente, qualora le problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
  • Formazione. Nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca dello smart working. La formazione dovrà perseguire l’obiettivo di “addestrare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni”.
  • Lavoro da remoto. Il lavoro da remoto “può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato”. Il lavoro da remoto è realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione e può essere svolto in telelavoro domiciliare (che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente), o in altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite. Le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto “con vincolo di tempo – con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio – nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro”. Inoltre, “l’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno trimestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica”.

Sindacati divisi

Diverse le reazioni da parte sindacale. Per il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri sullo smart working si è raggiunto un buon risultato. “Sono state accolte molte delle nostre rivendicazioni – commenta – C’è ancora lavoro da fare su questo tavolo con il ministro e, ancor più, su quelli di contrattazione. In queste sedi rivendicheremo i necessari e ulteriori passi in avanti per definire finalmente un compiuto smart working”.

“Ci sono tanti degli elementi da noi rivendicati – sottolinea Bombardieri – Dalle dotazioni strumentali e di rete al diritto alla disconnessione e alla protezione dei dati personali; dal diritto alla formazione all’individuazione degli obiettivi della prestazione resa in modalità agile”.

Critiche invece la Fpl (Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche) e la Cse (Confederazione indipendente sindacati europei).

Lo schema di linee guida sullo smart working presentato nella riunione a Palazzo Vidoni con il Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta “presenta
fortissime criticità – si legge in una nota –  che determineranno, ove adottate nella
formulazione prospettata, l’abbandono del lavoro agile in tutte  le amministrazioni pubbliche per impossibilità manifesta di poter  assicurare tutte le condizioni sancite nelle Linee guida, oltre  che costituire un oggettivo problema per le ricadute che
rischiano di avere dal punto di vista della sicurezza sanitaria  in una fase in cui, purtroppo, l’emergenza pandemica è ancora  presente”.

“In questa fase, e almeno fino al 31 dicembre 2021, bisognerebbe  non abbandonare lo smart working emergenziale, per non disperdere  le esperienze positive e al fine di contenere i pericoli della  diffusione dei contagi – spiegano – Il Presidente Draghi ha messo in guardia dai rischi che vi sia una recrudescenza della pandemia  come avvenuto in Gran Bretagna. La strada che abbiamo proposto è  quella di dare applicazione ad una effettiva gradualità dei  rientri in presenza, mantenendo la possibilità di svolgimento del  lavoro agile fino al 50% del personale in servizio negli uffici pubblici, prevedendo le condizioni tecnologiche di sicurezza per l’accesso da remoto alle applicazioni. Per il resto, in questa fase, anche con riferimento all’accordo individuale, vanno mantenute tutte le misure semplificate previste dal Decreto Legge
34/2020 per lo svolgimento del lavoro agile, previste dalla norma vigente sia per il lavoro privato che per quello pubblico”.

La trattativa Aran-sindacati

Il tema smart working è sul tavolo della trattativa tra Aran e sindacati per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali. Secondo la bozza i lavoratori della pubblica amministra rinnzione interessati al lavoro agile dovranno fare un accordo scritto che preveda la durata dell’accordo, le modalità di svolgimento della prestazione fuori  dalla sede abituale “con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza”.

Nell’accordo dovranno essere indicate anche  e modalità di recesso, le fasce di operabilità, di contattabilità e di inoperabilità, i tempi di riposo e le modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro.

L’accordo individuale per il lavoro agile tra amministrazione e lavoratore impegnato ovviamente in attività “smartabili” dovrà contenere “le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori” sugli impianti audiovisivi (controllo a distanza esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e previo accordo collettivo).

Nella nuova bozza vengono confermate le tre fasce orarie previste per la prestazione lavorativa (operatività, contattabilità e inoperabilità, fascia quest’ultima nel quale il lavoratore non  può erogare nessuna prestazione). Nelle giornate di lavoro agile non si possono fare straordinari, trasferte né lavoro disagiato. Per sopravvenute esigenze di sevizio il lavoratore può essere richiamato in sede ma la comunicazione deve arrivare almeno il giorno prima della necessaria presenza in sede.

Per accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile “saranno previste specifiche attività formative” che dovranno perseguire l’obiettivo di addestrare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile. L’amministrazione dovrà anche diffondere modelli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni”.

La nuova bozza chiarisce che il lavoro a distanza dovrà essere svolto entro i confini nazionali a meno che la sede di lavoro sia all’estero. Il lavoro agile comunque potrà essere utilizzato solo “per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. E’ finalizzato – si legge – a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra vita professionale e vita lavorativa”.

L’amministrazione avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperti da altre misure, come ad esempio i genitori di bambini di età inferiore a 3 anni, i disabili e coloro che assistono disabili.

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