LA SENTENZA

Copyright, Confindustria Cultura: “Ora al lavoro per migliorare regolamento Agcom”

Plauso dell’associazione alla sentenza della Corte Costituzionale. Il presidente Polillo: “Bisogna sconfiggere la pirateria, serve l’impegno di tutti”

Pubblicato il 04 Dic 2015

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Confindustria Cultura plaude alla sentenza della Corte Costituzionale sul regolamento Agcom. “Abbiamo atteso con fiducia questa pronuncia della Corte, nella convinzione della piena legittimità e costituzionalità del provvedimento dell’Autorità, che esce rafforzato da questi due giudizi, amministrativo e costituzionale – dice il presidente Marco Polillo – Per l’industria culturale italiana, che punta molto sullo sviluppo dell’offerta legale di contenuti online e il contrasto all’illegalità diffusa su internet, questa pronuncia va salutata con soddisfazione”.

Dopo che il Tar aveva pienamente riconosciuto la competenza attribuita ad Agcom per intervenire in materia, respingendo integralmente i motivi di rigetto degli appellanti, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, non riscontrando basi giuridiche solide per rimettere a una tale valutazione due Leggi dello Stato, peraltro di derivazione comunitaria.

“Mi auguro – conclude Polillo – che questa sia la parola “fine” per questo conflitto permanente sul Regolamento. Adesso al lavoro per rafforzare ulteriormente i pilastri del Regolamento e vincere, tutti insieme, la sfida della pirateria digitale, una battaglia che non ammette divisioni e che merita il sostegno e la collaborazione di tutte le parti coinvolte”.

Dievrsa la posizione di Altroconsumo. “Da tempo Altroconsumo sostiene che il Regolamento che consente ad AgCom di rimuovere contenuti e siti web sulla base di supposte violazioni del diritto d’autore, non ha adeguate basi giuridiche nel nostro ordinamento e cozza inesorabilmente con i principi costituzionali a tutela della liberta’ di informazione – dice Marco Pierani, responsabile relazioni esterne dell’organizzazione Altroconsumo – Ieri la Corte Costituzionale ha dichiarato che la questione di legittimità sollevata è stata mal posta dal Tar Lazio e quindi inammissibile ma, nella stessa sentenza, ha affermato che il regolamento AgCom sul diritto d’autore non ha fondamento: “le disposizioni censurate non attribuiscono espressamente ad AgCom un potere regolamentare in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”.

“La sentenza – prosegue Pierani – conferma la bontà di quanto da sempre ribadisce Altroconsumo: “Per poter incidere sui diritti e sulle libertà dei consumatori, anche sul web, è necessaria una legge e non basta una iniziativa amministrativa. Ora auspichiamo che AgCom sospenda al più presto in autotutela l’operatività del Regolamento per evitare conflitti con quanto chiaramente indicato dalla Corte Costituzionale. In ogni caso la nostra battaglia continua ora al Tar Lazio e, se sarà necessario, al Consiglio di Stato”.

Nella sentenza sul ricorso del Tar la Corte non è entrata nel merito della costituzionalità delle norme – si tratta dei decreti legsislativi su e-commerce e audiovisivo, 70/2003 e 44/2010 – dichiarando la fondatezza o meno delle questioni di costituzionalità, ma ha semplicemente ritenute contraddittorie le ordinanze del Tar, per la mancata chiarezza sulla questione sottoposta.

“Le questioni sollevate dal Tar, con le due ordinanze indicate in epigrafe – prosegue la Consulta – nella quale si considerano sovrapponibili i due pronunciamenti, sono inammissibili, in quanto entrambe presentano molteplici profili di contraddittorietà, ambiguità e oscurità nella formulazione della motivazione e del petitum”.

La Consulta, pur chiarendo che Agcom ha correttamente interpretato il quadro normativo primario a fondamento del suo potere regolamentare, spiega anche che “le disposizioni censurate non attribuiscono espressamente” all’Autorità “un potere regolamentare in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”. Punto che viene invece messo in rilievo dall’avvocato Adiconsum e Altroconsumo Fulvio Sarzana che sottolinea come “Agcom non ha poteri regolamentari sul diritto d’autore”. Mentre l’avvocato Guido Scorza fa notare che “non potranno restare a lungo inascoltate le parole della Corte e quindi prima o poi i giudici del Tar del Lazio o quelli del Consiglio di Stato dovranno prendere atto del fatto che un atto amministrativo adottato in assenza di una legge che autorizzi l’autorità emanante a vararlo è semplicemente ilegittimo”.

“A prescindere da ogni considerazione sulla accuratezza della ricostruzione del quadro normativo e della interpretazione datane dal rimettente, è evidente che nessuna delle disposizioni impugnate, in sé considerata, dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere regolamentare qual è quello esercitato con l’approvazione del regolamento impugnato nei due giudizi davanti al Tar- puntualizza la Consulta – Esso è desunto dal giudice a quo, in forza di una lettura congiunta delle previsioni sopra esaminate, che non risulta coerentemente o comunque adeguatamente argomentata”.

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