IL FORUM

Diritto in cerca d’autore

Nicola D’Angelo, Paolo Marzano, Enzo Mazza, Marzia Minozzi, Francesco Posteraro e Fulvio Sarzana a confronto sul regolamento Agcom e sul ruolo del Parlamento al forum organizzato dal Corriere delle Comunicazioni. Riflettori puntati sulla repressione dell’illegalità, sulle azioni degli Isp e sulla promozione dell’offerta legale per sostenere il mercato dei contenuti digitali

Pubblicato il 25 Nov 2013

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La competenza di Agcom nella regolamentazione del diritto d’autore.

Francesco Posteraro, commissario Agcom:
La competenza di Agcom a regolamentare il copyright si fonda innanzi tutto sul decreto legislativo n. 70 del 2003, con il quale è stata recepita la direttiva europea sul commercio elettronico. In particolare il decreto prevede che sia l’autorità giudiziaria sia l’autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza possano esigere, anche in via d’urgenza, che i prestatori di servizi della società dell’informazione, ossia i provider, pongano fine alle violazioni. In materia di diritto d’autore l’autorità amministrativa competente è appunto l’Agcom, cui la legge sul diritto d’autore attribuisce le funzioni di vigilanza sul settore. Lo schema di regolamento approvato dall’Autorità nello scorso mese di luglio non fa altro, quindi, che disciplinare le modalità di esercizio del potere conferito all’Autorità stessa dalla legge. In questo contesto giuridico anche le misure volte a reprimere le violazioni ricalcano fedelmente le disposizioni del decreto legislativo, che menziona infatti espressamente la rimozione delle informazioni illecite e la disabilitazione dell’accesso ad esse.

Nicola D’Angelo, ex commissario Agcom
Certamente la rete non può e non deve essere un territorio franco dalla legge, ma internet ormai rappresenta un ambiente nel quale si realizzano diritti costituzionalmente rilevanti e importanti opportunità industriali. Per questi due motivi ritengo essenziale che le nuove regole vengano decise con una legge che introduca forme di garanzia e nuove modalità di remunerazione e che soprattutto definisca chiaramente il ruolo di vigilanza di Agcom. Allo stato attuale é comunque del tutto incerto il potere di intervento della stessa Autorità. Resta poi aperto il problema della riforma delle norme processuali che riguardano la materia. Andrebbero infatti definite procedure accelerate di tutela dinanzi al giudice, tutela che rappresenta la via primaria in tema di protezione del copyright.

Enzo Mazza, presidente Fimi
Credo che lo schema dell’Autorità sia bilanciato e mirato su concorrenza illegale e siti abusivi. L’impostazione è linea con l’obiettivo di colpire quelle iniziative illegali che danneggiano seriamente lo sviluppo dell’offerta di contenuti digitali. Oggi, con un mercato della musica online che sfiora in Italia il 40% e con un’offerta sempre più vasta è fondamentale colpire la concorrenza parassitaria di portali abusivi e su questo principio l’azione di Agcom di far rimuovere i contenuti illegali potrà essere efficace. E’ dimostrato che il blocchi imposti dai magistrati penali ai siti illegali hanno ridotto l’accesso del 90% al contenuto illegale e non è un caso che nel settembre 2013, per la prima volta in Italia, gli accessi ai servizi legali da parte dei consumatori italiani hanno superato quelli illeciti. La strada, a mio avviso, è quella giusta.

Paolo Marzano, presidente del comitato consultivo permanente per il diritto d’autore
Io dico una cosa di buon senso: intanto facciamo in modo che il regolamento dell’Autorità venga definitivamente approvato. Si tratta infatti di regole che garantiscono una rapidità che per l’industria è preziosa; poi, nel caso in cui il legislatore intervenisse sul tema, il regolamento potrà essere adattato.

Fulvio Sarzana, avvocato
Sono dell’opinione che sulla riforma serva un intervento del legislatore a tutela dei titolari dei diritti ma anche degli utenti che con le loro azioni “fanno cultura”. Non dimentichiamo che lo schema di regolamento, soprattutto per quanto attiene alle possibili rimozioni di contenuti su siti internet esteri, prevede il controllo a setaccio del nostro traffico internet, o, in alternativa la disabilitazione all’accesso dell’intero sito, l’identità degli utenti svelate alle aziende del copyright a fronte di semplici segnalazioni (non ancora provate) di pirateria, la possibile cancellazione coatta anche dei commenti e articoli che si limitino a incoraggiare alla violazione del diritto d’autore, la possibile rimozione di link anche da piattaforme quali Blogspot, Wordpress nonché la possibile rimozione di video anche da portali come Youtube, la rimozione selettiva attraverso i provider di file su blog, siti internet e forum, nonché l’inibizione all’accesso per siti esteri e altre amenità del genere. Il tutto tramite azioni su Dns e Ip che, invece di bloccare solo i contenuti, di fatto impediscono l’accesso ad un numero indefinito di cittadini italiani.

Francesco Posteraro
Vorrei ribadire che, in base al testo dello schema di regolamento, non è previsto alcun monitoraggio del traffico internet. Al contrario, l’Autorità si attiva solo a seguito di istanza di parte e perviene alle sue decisioni attraverso una procedura quanto mai garantistica, all’esito della quale, se accerta la sussistenza di una violazione del diritto d’autore, ordina agli Internet Service Provider di farla cessare attraverso la rimozione selettiva dei contenuti diffusi illegalmente o mediante la disabilitazione dell’accesso ai medesimi. I provider, quindi, potranno essere chiamati a compiere, su richiesta, specifiche azioni, e non a controllare preventivamente la rete. Quanto ai commenti che incoraggiano a violare il diritto d’autore, essi rientrano tra gli elementi presi in considerazione ai fini dell’eventuale ricorso alla procedura abbreviata. Non ne è quindi prevista la cancellazione, anche se potrebbero configurare il reato di istigazione a delinquere: ma questo è un profilo che riguarda l’autorità giudiziaria, e non l’Agcom.

Enzo Mazza
Vorrei chiarire che questa non è una lotta del passato contro il futuro e lo dimostra proprio l’evoluzione del settore musicale dove modelli di business innovativi come lo streaming audio e video, l’integrazione tra social e musica, stanno raccogliendo forti consensi tra i consumatori. Quello che il provvedimento Agcom può offrire è una maggiore incisività contro le piattaforme pirata che oggi costituiscono l’unico serio freno allo sviluppo della musica digitale.

L’azione del Parlamento e la proposta di Felice Casson (Pd): depenalizzazione, enforcement della Polizia Giudiziaria e follow the money.

Nicola D’Angelo
Mi convince la parte relativa alla depenalizzazione e all’estensione delle eccezioni per scopi didattici o di ricerca scientifica. Sono invece poco d’accordo sul ruolo che dovrebbe avere la polizia giudiziaria. Non vorrei che nel tentativo di essere garantisti – scegliendo appunto la strada della depenalizzazione – poi si scenda al livello minino di garantismo. Complessivamente credo che il tema delle riforma del diritto vada affrontata tenendo in considerazione che la magistratura, quando si è venuta a dover gestire fattispecie di violazioni, ha dato buona prova. In questo contesto, in un’azione di riforma, potrebbe anche presa in considerazione un utilizzo di un iter processuale accelerato.

Francesco Posteraro
Vorrei precisare che non si pone neppure in astratto un problema di conflitto fra l’Autorità e il Parlamento, che operano su piani diversi. L’Autorità agisce nell’alveo definito dalla legge: è soggetta alla volontà del Parlamento quale si concretizza nella legge. Proprio per questo non può e non deve tener conto delle proposte di legge, che mirano ovviamente a modificare il quadro legislativo vigente, al quale, come ho appena detto, l’Agcom, come ogni organo pubblico, deve invece conformarsi. Al momento, come spero di aver chiarito, le leggi vigenti legittimano pienamente l’intervento dell’Autorità. Quando e se queste leggi dovessero essere modificate, l’Agcom altrettanto doverosamente si adeguerebbe ad esse, con la massima tempestività. Detto questo, il mio ruolo istituzionale mi impedisce di esprimere valutazioni su proposte di legge, che peraltro non sono state ancora nemmeno stampate e sono pertanto note soltanto sulla base di interviste e di anticipazioni di stampa. Vorrei aggiungere, a proposito del ruolo della magistratura, che lo schema di regolamento Agcom, diversamente da quanto è stato detto, non ne esclude in alcun modo l’intervento, sia perché tutti i provvedimenti dell’Autorità sono impugnabili dinanzi al TAR, sia perché è espressamente previsto che la nostra procedura venga immediatamente archiviata qualora la parte decida di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Fulvio Sarzana
Trovo la proposta Casson interessante soprattutto per quel che riguarda la depenalizzazione, dato che la pirateria a scopo di lucro è un fenomeno molto più limitato nel panorama dell’utilizzo dei contenuti, per la maggior parte dei casi gestiti in un’ottica di user generated content. Stando così le cose, cancellare il reato laddove non ci sia lucro e seguire il principo del follow the money sono azioni realmente efficaci per andare a colpire laddove la pirateria fa un danno all’industria, ovvero le grandi piattaforme. Tra l’altro è la stessa filosofia che ispira la strategie dell’Unione europea che, per bocca del commissario Michel Barnier, ha evidenziato che chiudere i rubinetti alle grandi piattaforme è l’unico per sconfiggere l’illegalità. Per cui – ripeto- evitiamo inibizioni via Dns e Ip, che possono generare facilmente abusi, anche paradossalmente da parte degli stessi provider e concentriamoci sui grandi flussi di illegalità.

Enzo Mazza
Sono d’accordo con Nicola D’Angelo sulla proposta Casson sulla proposta Casson sul rischio dell’ipergarantismo. Io continuo a credere le regole di Agcom possano essere efficaci. D’altronde c’è anche un precendente di intervento di un’autorità amministrativa: dal 2007 l’amministrazione italiana dei monopoli di Stato (AAMS), chiede con provvedimento amministrativo ai service provider di bloccare i siti illegali di scommesse e più di recente l’Antitrust è molto opportunamente intervenuta con provvedimenti di oscuramento contro siti che offrivano prodotti contraffatti. Non vedo perché l’Autorità per le Comunicazioni non possa farlo.

C’è un acceso dibattito sui destinatari del regolamento Agcom. Gli Isp protestano: non vogliamo fare gli sceriffi delle autostrade digitali.

Marzia Minozzi, Confindustria digitale
Si tratta di un tema particolarmente importante per gli operatori che non solo non possono essere gli sceriffi della rete, cioè coloro che giudicano la liceità o meno dell’utilizzo di un contenuto protetto, ma, in sede di consultazione hanno evidenziato la necessità di identificare in maniera più precisa quali misure possano essere richieste da Agcom a quali soggetti: attualmente la bozza di regolamento fa riferimento ad una categoria indistinta di prestatori di servizi intermediari, cui si prevede di poter richiedere sia l’inibizione dell’accesso al sito che non collabori con Agcom, sia la rimozione selettiva dei contenuti illecitamenti disponibili online. Deve invece essere chiaro che ai diversi soggetti contemplati dalla normativa (mere conduit, hosting) devono essere richieste solo quelle misure che sono tecnicamente nelle loro possibilità. Ciò significa che, ad esempio, ad un fornitore di accesso non dovrà essere richiesto alcun tipo di rimozione selettiva.

Francesco Posteraro
Parlando a titolo personale, dato che il Consiglio non si è ancora pronunciato al riguardo, ritengo che la distinzione fra le diverse figure di provider e la specificazione delle misure da adottare nelle singole fattispecie sono aspetti che meritano di essere approfonditi. In ogni caso, le misure dovranno essere il meno invasive possibile, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. Ciò significa che, nei confronti dei siti italiani, ci si dovrebbe rivolgere agli hosting provider ordinando di norma la rimozione selettiva e potendosi ricorrere alla disabilitazione solo in presenza di violazioni di carattere massivo. Nei confronti dei siti esteri l’interlocutore dovrebbe essere invece il provider che svolge attività di mero trasporto e la misura non potrà che essere la disabilitazione, da applicare ovviamente nel rispetto dei ricordati principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. Quanto ai gestori dei siti e delle pagine, nonché agli uploader, non possono essere destinatari delle nostre misure perché non rientrano nel perimetro dei poteri regolatori dell’Agcom.

Fulvio Sarzana
Da regolamento i provider di accesso ( e non gli hosting provider) dovranno fare dei “posti di blocco” sulle autostrade informatiche, a loro non riconducibili, per individuare quale opera violi il diritto d’autore, per poi rimuovere le opere su reti non loro. Per fare ciò i provider dovranno fare necessariamente la Deep packet inspection (Dpi), che pur esclusa a parole del regolamento, costitiusce l’unica modalità tecnica in caso di rimozione selettiva di contenuti di terzi su piattaforma estera ovvero l’analisi dei flussi di traffico di siti internet per cercare di rimuovere le pagine incriminate, strumento di sorveglianza preventiva vietata dalle norme comunitarie e censurata ripetutamente dalla Corte di Giustizia Ue. Con costi e tempi poco sostenibili.

Francesco Posteraro
La delibera dell’Agcom esclude espressamente che si possa imporre ai provider il ricorso a tecniche di filtraggio quali il DPI. Come ho appena detto, è da escludere il ricorso alla rimozione selettiva nei confronti dei siti esteri. La filosofia dello schema di regolamento mira a coniugare efficienza e garanzia, come è d’obbligo per l’azione dei pubblici poteri. Diversamente da quanto è stato detto, non è certo nelle nostre intenzioni trasformare l’Autorità in uno “sceriffo” delle rete; ma bisogna evitare anche che la rete si trasformi in un far west in cui scorrazzano indisturbati i fuorilegge.

La riforma del diritto d’autore apre la strada al rafforzamento del mercato dei contenuti digitali e alla promozione dell’offerta legale.

Paolo Marzano
Il diritto d’autore è una legge baluardo della creatività e della diffusione della cultura e come tale va difesa. Nel tempo la legge 633 del 1941 è stata novellata circa70 volte per adattarla alle evoluzioni tecnologiche, anche le più recenti; non è dunque oggi necessario aggiornarla. Vanno piuttosto sviluppati nuovi business model, cioè nuovi modi di esercitare i diritti d’autore, il cui contenuto, come oggi previsto dalla legge, non deve essere toccato. Non dimentichiamoci, d’altronde, che la nostra legge non è ‘self standing’, ma si colloca in un reticolato di norme, di origine internazionale e comunitaria, volto a facilitare la circolazione sovranazionale delle opere della cultura. Nella direzione esatta si pone lo sforzo di Agcom: il Regolamento va ad operare in un mercato dove, grazie all’emergere di nuovi business models, l’offerta legale è in aumento, il dialogo tra copyright owners e providers vari cresce e la pirateria deve essere scalzata. ..

Nicola D’Angelo
Credo che la necessaria revisione della legge debba essere accompagnata da un lavoro di promozione e allargamento dell’offerta legale. Il settore della musica lo ha fatto ed è arrivato il momento che lo facciano anche l’editoria e la televisione che ora pagano le conseguenze dei loro ritardi. La tv, in particolar modo, deve avere il coraggio di innovare il business model senza pretendere di voler ridimensionare il web per paura di perdere mercato. Il tema del diritto d’autore è infatti anche un tema di politica industriale, non solo di regole a protezione dei contenuti.

Marzia Minozzi
Sull’ampliamento dell’offerta legale serve lo sforzo congiunto dei tutti player, così come sulla promozione di un mercato legale dei contenuti digitali che sia in grado di remunerare adeguatamente tutti gli attori; è in quest’ottica che abbiamo espresso un approccio collaborativo nei confronti dell’Autorità, pur ritenendo che una misura come l’inibizione dell’accesso possa avere solo un ruolo residuale nel sistema di contrasto agli illeciti online; al fine di accrescere la consapevolezza dell’utenza vediamo con favore anche iniziative istituzionali sul versante della formazione, per rafforzare il mercato online anche attraverso campagne informative ad hoc.

Francesco Posteraro
Alla promozione dell’offerta legale e all’educazione dei consumatori è dedicata una parte importante del nostro regolamento. Naturalmente, in questo ambito non si può operare in maniera autoritativa, ma solo promuovendo forme di autoregolamentazione. A questo fine, lo schema di regolamento prevede l’istituzione di un apposito Comitato tecnico, formato dai rappresentanti delle categorie interessate e da quelli di organismi pubblici dotati di competenze in materia di diritto d’autore.

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