Pedofilia, la Camera dice sì al reato di adescamento online

I deputati hanno votato all’unanimità la ratifica della Convenzione di Lanazarote a tutela dei minori. Pene più severe per chi usa la Rete

Pubblicato il 20 Gen 2010

Primo passo in Parlamento verso norme più severe contro gli abusi
sessuali sui minori. Con il sì unanime ieri della Camera alla
Convenzione di Lanzarote, siglata il 25 ottobre 2007 come strumento
internazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, arrivano i
nuovi reati di pedofilia e pedopornografia culturale e
l'adescamento via internet.

Il provvedimento, che ora attende il via libera del Senato, dà
esecuzione alla convenzione del Consiglio d'Europa e stabilisce
norme di adeguamento dell'ordinamento interno introducendo
modifiche nel codice penale.
Ecco, nel dettaglio, le misure contenute nel testo.

Pedopornografia e pedofilia culturale. Il nuovo
articolo 414-bis (pedofilia e pedopornografia culturale) punisce
con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi
mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione,
pubblicamente istiga a commettere reati di prostituzione minorile,
di pornografia minorile e detenzione di materiale
pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e
di corruzione. Stessa pena per chi fa apologia di questi reati.

Adescamento dei minori via Internet. Il delitto di
adescamento di minorenni viene sanzionato con la reclusione da uno
a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi azione che voglia
“carpire” la fiducia del minore anche mediante l'utilizzo
della Rete internet o di altri mezzi di comunicazione.

Autorità nazionale. L'Italia designa il
ministero dell'Interno come autorità nazionale responsabile
della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui
condannati per reati sessuali.

Prostituzione minorile. È punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a
euro 150.000 chiunque: recluta o induce alla prostituzione una
persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta,
gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di
età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae
profitto. Chiunque compie atti sessuali con un minore fra i 14 e i
18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità,
anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Se il
minore non ha ancora compiuto i 16 anni, la pena è aumentata da un
terzo alla metà. In caso di prostituzione minorile sarà escluso
il patteggiamento.

Attenuanti per chi collabora con la Polizia. La
pena è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti di chi,
pur avendo concorso al reato, si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o
se aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l'individuazione o la cattura degli altri colpevoli.

Insegnanti interdetti a vita e pene accessorie.
“La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle
parti comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da
ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o
private frequentate abitualmente da minori – recita il
provvedimento -. Le altre pene accessorie sono le seguenti:
interdizione per cinque anni dai pubblici uffici; perdita della
potestà genitoriale; interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla cura o all'amministrazione di
sostegno; perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione
dalla successione della persona offesa”

Aggravanti per parenti, conviventi ed
educator
i. Sono previste per chi compie
atti sessuali con minori verso i quali ha una posizione di
autorità o influenza. Il testo recita così: l'ascendente, il
genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, o
altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o
che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che,
con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti
sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è
punito con la reclusione da tre a sei anni. La stessa pena è
inflitta a chiunque fa assistere un minore di 14 anni al compimento
di atti sessuali, o se mostra allo stesso materiale pornografico al
fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali. Anche in
questo caso la pena è aumentata fino alla metà quando il
colpevole approfitti della sua posizione di influenza o autorità
sul minore.

Testimonianze dei minori anche fuori dalle aule del
tribunale
. In caso di incidente probatorio per le indagini
su prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di
materiale pedopornografico, turismo sessuale, violenza sessuale e
violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minori,
l'assunzione della testimonianza di un minore di 16 anni può
avvenire anche al di fuori delle aule del tribunale. Sarà il
giudice a stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari
attraverso cui procedere all'incidente probatorio. A tale fine
l'udienza può svolgersi o presso strutture specializzate di
assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso
minore.

Gratuito patrocinio. Le vittime di abusi possono
essere ammessi al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

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