AERANTI-CORALLO

Piano Lcn, Consiglio di Stato annulla delibera Agcom

Salta il piano che assegna i numeri 8 e 9 a canali generalisti ex analogici. Marina Ruggeri nominata commissario ad acta per rideterminare l’assegnazione delle posizioni. Aeranti-Corallo: “Penalizzate le Tv locali”

Pubblicato il 17 Dic 2013

L.M.

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Il Consiglio di Stato dichiara nulla la delibera Agcom che assegnava i numeri 8 e 9 del telecomando a canali generalisti ex analogici, ovvero rispettivamente a Mtv e Dj Tv, e nomina un commissario ad acta per rideterminare a quali canali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbe dovuto assegnare quelle posizioni.

Con sentenza n. 6021/2013 depositata ieri, il Consiglio di Stato ha accertato l’inottemperanza dell’Agcom al giudicato formatosi sulla sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 4660/2012, con la quale era stata annullata la delibera Agcom n. 366/10/Cons con il relativo I Piano Lcn, il nuovo piano di numerazione automatica dei canali. Contestualmente il Consiglio di Stato ha appunto dichiarato la nullità della delibera Agcom n. 237/13/Cons e il relativo II Piano Lcn nella “misura in cui ha disposto la assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema Lcn a canali generalisti ex analogici”. Con la stessa sentenza n. 6021/2013 il Consiglio di Stato ha nominato un Commissario ad acta per adottare i provvedimenti necessari.

Il Commissario, Marina Ruggieri, Professore Ordinario di Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università di Roma Tor Vergata, ha 90 giorni di tempo per provvedere “in sostituzione dell’Agcom inottemperante” a “rideterminare a quali canali Agcom, dopo aver svolto un adeguato sondaggio, avrebbe dovuto assegnare nel 2010 le posizioni Lcn 7-8 e 9, ove avesse correttamente applicato il criterio delle preferenze ed abitudini radicate negli utenti all’epoca dello switch off nella propria regione (…)

Riepilogando, quindi, il Commissario ad acta, per ottemperare alla sentenza n. 4660/2012, dovrà verificare, nei sensi sopra esposti, quali fossero le abitudini e le preferenze degli utenti, quanto alle emittenti posizionate sui numeri 8 e 9 del telecomando, al momento del passaggio dal segnale analogico a quello digitale nelle varie regioni; a tale fine, ove li ritenga sufficienti ed idonei alle esigenze istruttorie, procederà ad una autonoma valutazione istruttoria dei dati raccolti dall’Istituto Piepoli con l’indagine compiuta nel 2013 circa questo aspetto delle preferenze ed abitudini degli utenti.

Invece, ove ritenga necessario disporre un nuovo sondaggio (sempre al fine di acquisire dati univoci ed omogenei sulle preferenze ed abitudini degli utenti all’epoca dello switch off del segnale analogico), il Commissario potrà chiedere chiarimenti e prescrizioni a questa Sezione su oggetto e modalità“.

Nel commentare la notizia Aeranti-Corallo – che rappresenta circa 1000 imprese radiofoniche e televisive locali, analogiche e digitali, satellitari, via internet, agenzie di informazione radiotelevisiva e concessionarie pubblicitarie radiotelevisive – ribadisce la complessità della materia e ritiene che, proprio a causa di questa complessità, sarebbe necessaria una legge ad hoc.

L’avvocato Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo, ha dichiarato: “La decisione del Consiglio di Stato conferma la sussistenza di rilevanti criticità nell’impianto della delibera Agcom n. 237/13/Cons. Aeranti-Corallo giudica molto negativamente l’intero impianto di quest’ultima delibera in quanto lo stesso è fortemente penalizzante per le tv locali, alle quali sono stati drasticamente ridotti gli spazi nel 1° e nel 2° arco di numerazione (quelli più importanti). Aeranti-Corallo attende ora – ha proseguito Rossignoli – le decisioni del Tar Lazio, al quale hanno proposto ricorso decine di imprese televisive locali per chiedere l’annullamento della delibera Agcom n. 237/13/Cons. relativamente a tutte le posizioni dell’emittenza locale. È anche auspicabile – ha aggiunto Rossignoli – una soluzione legislativa della problematica che dia certezza alle imprese. In mancanza di tale certezza le imprese non possono, infatti, programmare in alcun modo la propria attività”.

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