INNOVAZIONE

Domicilio digitale, in vigore le Linee guida di Agid

Pubblicate in Gazzetta ufficiale le regole e le funzionalità disponibili per l’elezione, la modifica e la cancellazione dei dati nell’elenco dell’Indice nazionale. Ecco le novità

Pubblicato il 26 Lug 2022

pa digitale

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entrano in vigore le Linee guida dell’Inad, l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

Cosa sono e cosa regolano le Linee guida

Le Linee guida, realizzate da AgId in collaborazione con l’Ufficio legislativo del Ministro per l’innovazione e la transizione al digitale e con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale, riguardano cittadini, professionisti e enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (come per esempio tributaristi, amministratori di condominio, ecc.), e definiscono le regole e le funzionalità disponibili per l’elezione, la modifica e la cancellazione del domicilio digitale nell’elenco.

Nella definizione di AgId, il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIdas, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Le Linee Guida stabiliscono anche le modalità di estrazione dei dati dai registri Inad. Il principio generale è sancito dall’art. 6-quinquies del Cad, dove si legge che la consultazione on line dei dati dei registri dei domicili digitali è consentita liberamente, non è soggetto ad autenticazione e gli elenchi sono realizzati in “formato aperto”. In poche parole, tramite un’applicazione web e l’utilizzo di Api, tutti possono consultare i registri on line, ovviamente nei limiti imposti dalla privacy e in modo puntuale, non massivo.

Le estrazioni, ovvero nel caso specifico il download di elenchi relativi a più domicili digitali, potranno essere effettuate dalle Pa e dai gestori di pubblico servizio, secondo specifiche dettate da Agid.

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