Web-certificati, Brunetta assicura: “Piena validità legale”

Palazzo Vidoni risponde all’Anorc che aveva rilevato l’assenza della firma digitale nei documenti redatti dai medici e trasmessi online all’Inps: “La procedura conforme al Cad”

Pubblicato il 30 Nov 2010

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Piena validità legale ai Web-certificati. Il ministero della PA e
Innovazione risponde così al presidente dell’Anorc (Associazione
nazionale responsabile conservazione digitale) Andrea Lisi che
stamattina aveva espresso dubbi sulla validità dei documenti
trasmessi online in quanto privi di firma digitale.

“E’ opportuno precisare – fanno sapere da Palazzo Vidoni –
che con la nuova procedura il certificato di malattia diventa
digitale ed è assolutamente in linea con il Codice
dell’amministrazione digitale. Il sistema di trasmissione,
infatti, consente al medico l’invio telematico del certificato di
malattia attraverso la Carta nazionale dei servizi o apposite
credenziali di accesso (costituite da un codice identificativo e da
un pincode) che garantiscono l’identificazione certa
dell’autore. Lo stesso Cad riconosce ai dati così trasmessi la
piena validità come documento informatico. La copia cartacea
rilasciata dal medico al lavoratore, ovvero la copia pdf che il
lavoratore può “scaricare” in qualunque momento tramite il
sito dell’Inps, rappresenta invece sola una copia del documento
informatico inviato” . A proposito dei dubbi espressi da Lisi
circa la conservazione dei certificati di malattia inviati in
modalità telematica, gli esperti di Brunetta ricordano che
“questa è garantita dai sistemi informativi dell’Inps”

Stamattina in occasione del convegno “Information security
hospital” Lisi aveva detto che il certificato online redatto dai
medici di base “non ha valore legale”. “Il cittadino
lavoratore infatti – aveva chiarito Lisi – quando si stampa il
certificato, riceve in realtà una semplificazione. Stampa cioè un
foglio in pdf senza la firma digitale del medico, e dunque non ha
valore legale. Il medico per compilare il certificato, si deve
autenticare al Sac (Sistema di accoglienza centrale) con una sorta
di firma elettronica, ma non digitale”.

Oltre a questo Lisi aveva messo in evidenza anche la questione
della conservazione dei documenti digitali. "Chi li deve
conservare – si era chiesto Lisi – visto che la legge non specifica
chi debba farlo? E se non c'è il conservatore, chi garantisce
che nel tempo questi documenti non si deterioreranno? Deve esserci
infatti una figura preposta che si occupi nel tempo di usare i
formati adatti, che nel tempo cambiano, su cui salvare e conservare
i documenti”. Il pdf ad esempio  “non garantisce la memoria
digitale. È uno dei formati possibili al momento, ma non si sa nel
futuro”.

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