IL PROVVEDIMENTO

Processo penale, è stretta su intercettazioni e privacy

Il ddl di riforma, votato oggi al Senato, fissa principi e criteri per garantire la riservatezza delle comunicazioni e per ridefinire le spese. Ora la palla passa alla Camera

Pubblicato il 15 Mar 2017

F.Me

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Il Senato oggi ha votato la fiducia al ddl di riforma del processo penale che interviene, tra l’altro, sulla tutela della privacy e sulle comunicazioni elettroniche, e che ora dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. I voti favorevoli nell’aula di Palazzo Madama sono stati 156 (16 in più dei 140 necessari oggi, dato che molti senatori erano assenti); i contrari sono stati 121, con un astenuto.

Il governo aveva posto ieri la fiducia sul maxiemendamento sostitutivo del disegno di legge delega, fermo da tempo in Senato, che ha incontrato l’opposizione di parte della maggioranza e dei giudici.

Entrando nel dettaglio, nel titolo IV, la delega al Governo ha lo scopo di garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione: speciale attenzione sarà rivolta alla tutela della privacy delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini penali. Per la selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno di una richiesta di misura cautelare il Pm, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, oppure irrilevanti ai fini delle indagini perché riguardanti esclusivamente circostanze estranee all’inchiesta.

Viene prevista una nuova fattispecie penale, punita con la reclusione non superiore a 4 anni, nei confronti di chi diffonde il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate fraudolentemente per danneggiare la reputazione di una persona. La punibilità è esclusa quando registrazioni o riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Vengono semplificate le condizioni per le
intercettazioni nei procedimenti su reati contro la Pubblica amministrazione. Previsto un risparmio di 80 milioni in 3 anni per le spese relative alle intercettazioni.

Il provvedimento si compone di ben 40 articoli, suddivisi in cinque titoli. Nel Titolo I vengono apportate modifiche al Codice Penale: nel capo I, che detta norme in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, aumenta i limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina. Il capo II è nodale: modifica la disciplina della prescrizione, prevedendo una sospensione di un anno e sei mesi dopo la sentenza di condanna.

Nel capo III è presente una delega al governo per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il Titolo II reca invece modifiche al codice di procedura penale: infatti nel capo I sono previste modifiche in materia di incapacità dell’imputato di partecipare al processo e fissa un termine di tre mesi per la conclusione delle indagini preliminari; si prevedono modifiche in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito, mentre il capo III riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il Titolo III reca modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero. Il Titolo V, infine, reca disposizioni finali, come la clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore.

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