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Digital tax, ecco la circolare dell’Agenzia delle Entrate. Dalla Camera via libera all’Iva sull’e-commerce

Il documento fornisce i chiarimenti interpretativi relativi all’ambito di applicazione e alle soglie dell’imposta sui servizi digitali. Disco verde della Commissione Finanze di Montecitorio all’imposta sul commercio elettronico: per l’imponibile tetto a livello comunitario pari a 10.000 euro

Pubblicato il 25 Mar 2021

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Digital tax 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al perimetro di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (Isd) la Circolare n. 3/E fornisce dettagli interpretativi attesi dagli operatori per l’applicazione dell’Isd. La circolare fa seguito al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso e tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica conclusasi in data 31 dicembre 2020.

  • Cos’è l’imposta sui servizi digitali – L’Isd è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi in Italia derivanti da determinati servizi digitali.
  • Ambito di applicazione – La circolare fornisce indicazioni per l’individuazione della platea dei soggetti interessati dall’imposta, rendendo chiarimenti in merito all’applicazione delle soglie dimensionali, della nozione di impresa e della definizione di gruppo. È, inoltre, approfondito l’ambito di applicazione oggettivo, con particolare riferimento al contenuto di ciascuno dei servizi digitali assoggettati ad imposta (veicolazione di pubblicità mirata, messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti favorendone l’interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi, trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale). Per facilitare la corretta individuazione dei servizi inclusi e di quelli esclusi, vengono rappresentate una serie di fattispecie esemplificative.
  • Criteri di geolocalizzazione e base imponibile – Coerentemente con l’obiettivo che ha ispirato l’introduzione dell’imposta, ossia quello di tassare i ricavi derivanti dalla monetizzazione dei contributi forniti dagli utenti che si trovano nel territorio dello Stato, la circolare affronta il tema della geolocalizzazione per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia. La circolare inoltre illustra le modalità di determinazione della base imponibile e di eliminazione di eventuali fenomeni di imposizione “a cascata” che potrebbero generarsi in relazione modelli di business che coinvolgono più soggetti passivi d’imposta nell’erogazione di un unico servizio imponibile.
  • Oneri strumentali e solidarietà – La circolare tratta degli obblighi di identificazione, di versamento, di dichiarazione, e delle modalità di fruizione di eventuali rimborsi. Viene, inoltre, approfondito il ricorso all’istituto della designazione che consente di delegare ad una consociata l’adempimento degli oneri strumentali. In tale contesto, è esaminato il rapporto tra la responsabilità solidale della società designata e la solidarietà passiva gravante sulle consociate residenti in Italia.
  • Contabilità e sanzioni – L’obbligo di un’apposita contabilità previsto dalla legge di bilancio 2019 viene assolto con la tenuta del Prospetto analitico e della Nota esplicativa, redatti secondo l’Allegato 1 al Provvedimento del 15 gennaio, entro il termine di versamento dell’imposta. Considerate le potenziali difficoltà ele obiettive condizioni di incertezza riscontrabili in sede di prima applicazione degli obblighi contabili, per il primo anno d’imposta, eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti non danno luogo all’applicazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente.

Digital tax al Consiglio Ue

I 27 governi Ue preferiscono un accordo globale per tassare i gruppi digitali, tuttavia indicano che saranno “pronti a procedere” da soli se non sarà possibile. Questa posizione sarà ribadita al termine del Consiglio europeo stando alla bozza della dichiarazione finale. L’impegno per un’intesa all’Ocse viene confermato, ma viene confermato anche il calendario: una soluzione va trovata entro la metà di quest’anno. Il Consiglio europeo indica che ‘come base per una risorsa propria aggiuntiva (al bilancio Ue), la Commissione presenterà nel primo semestre del 2021 una proposta su un prelievo digitale, in vista della sua introduzione entro il 1 “gennaio 2023”. Il ricavato sarà usato anche per rimborsare alla scadenza i sottoscrittori dei bond emessi per Next Generation EU. Nelle ultime settimane si registra meno pessimismo sulla possibilità di raggiugere un accordo globale sulla Digital Tax dopo che Biden ha tolto dal tavolo la pretesa di Trump di definire un’imposta volontaria.

Iva sull’e-commerce

Intanto la Commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole secco, proposto dal relatore Alberto Gusmeroli (Lega), al dlgs sull’Iva sull’e-commerce. Il dlgs in questione è quello che recepisce le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modificano la direttiva 2006/112/Ue (recante la disciplina generale dell’Iva) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi. In sintesi, le norme Ue modificano le regole di territorialità Iva stabilite per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione ed i servizi forniti per via elettronica e intervengono sulla fatturazione di tali servizi. Viene estesa e semplificata l’adesione al regime speciale Moss (Mini One Stop Shop – Mini Sportello Unico).

Viene introdotta una soglia a livello comunitario, pari a 10.000 euro, entro la quale le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi per via elettronica forniti in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento del prestatore sono imponibili ai fini Iva in quest’ultimo Stato membro, in deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale per le stesse prestazioni laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

L’obiettivo è quello di semplificare gli obblighi Iva per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero, mettendo le imprese Ue in condizioni di parità con le imprese non-Ue. Originariamente la data prevista per l’entrata in vigore delle nuove regole era originariamente il 1° gennaio 2021, ma a seguito dell’emergenza sanitaria, la data di recepimento delle nuove regole è stata rinviata al 30 giugno 2021.

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