IL CASO

5G, l’Antitrust: “I divieti dei Comuni ostacolano la concorrenza”

L’authority invia una segnalazione alla Conferenza delle Regioni e all’Anci sulle amministrazioni che bloccano la realizzazione della rete mobile di nuova generazione: “Rilevanti effetti sulla competizione e sui livelli di qualità dei servizi per cittadini e imprese”

Pubblicato il 18 Ago 2020

A. S.

5g

“Gli atti volti a ostacolare o impedire le attività di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione in tecnologia 5G sono idonee a creare una barriera all’entrata e all’espansione nei mercati di telecomunicazioni mobili e fisse (con riferimento ai servizi Fwa), con rilevanti effetti sulla concorrenza in tali mercati e sui livelli di qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese”. Lo afferma l’autorità Antitrust nel proprio bollettino periodico, sottolineando di aver deciso durante l’adunanza del 28 luglio di inviare una segnalazione sul tema alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, “relativamente agli ostacoli all’installazione di impianti di telecomunicazione in tecnologia wireless 5G che vengono frapposti da svariate amministrazioni comunali nel territorio italiano”

“Le restrizioni in esame – aggiunge l’authority guidata da Roberto Rustichelli – rischiano di impedire il corretto dispiegarsi di un efficace processo competitivo basato sulla concorrenza dinamica tra gli operatori presenti sul mercato e tra di essi e i nuovi entranti che intendano avvalersi delle nuove tecnologie di comunicazione. Siffatti ostacoli – prosegue – rischiano di compromettere seriamente e in modo ingiustificato il processo di innovazione tecnologica, con ricadute concorrenziali sia sui mercati delle telecomunicazioni che su diversi comparti del sistema produttivo locale che non potranno giovarsi degli opportuni strumenti tecnologici che saranno abilitati dalle tecnologie 5G”.

Secondo l’Antitrust alla luce dell’importanza degli effetti sull’intero sistema economico che le tecnologie di telecomunicazione 5G avranno nei prossimi anni in Italia, è quanto mai prioritaria “l’eliminazione degli ostacoli ingiustificati e non proporzionati all’intervento infrastrutturale mediante la definizione di un’azione amministrativa efficace ed efficiente e che bilanci i diversi interessi pubblici rilevanti nel caso di specie, nel rispetto dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, da ultimo recepiti nella nuova formulazione della disposizione normativa di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001″.

Non sarebbe infine corretto, secondo l’Antitrust, invocare il principio di precauzione che “può essere invocato solo nell’ipotesi di un rischio potenziale, e ‘non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria'” visto che “nell’ordinamento nazionale esiste un assetto regolamentare volto a disciplinare e limitare i livelli di esposizione elettromagnetica che include le tecnologie 5G” e che “come sottolineato nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, le ARPA adottano già un approccio cautelativo nella valutazione delle emissioni elettromagnetiche degli impianti in tecnologia 5G che permettono ‘di assicurare il rispetto dei limiti in qualsiasi condizione di esposizione'”.

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