IL CASO

Agcom diffida Supermoney: “Violate le regole, revocato accreditamento”

Online la delibera che mette fine ai rapporti con la società accreditata nel 2010 come motore di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica. La decisione a seguito delle violazioni individuate dal Garante della Privacy e alla denuncia dei consumatori

Pubblicato il 09 Ago 2018

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La Società Supermoney S.p.A. è diffidata dall’utilizzo di qualsivoglia riferimento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ivi compreso il nome e il logo, sul proprio sito web www.supermoney.eu, ovvero tutti i canali di comunicazione all’utenza”. L’Authority per le Comunicazioni con la delibera 391/18/Cons del 25 luglio, pubblicata sul sito l’8 agosto, ha ufficialmente interrotto i rapporti con il motore di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica.

La decisione dell’Autorità fa seguito al pronunciamento del Garante della Privacy e alla denuncia dell’Associazione dei consumatori “Movimento difesa del cittadino”. In dettaglio, l’Agcom fa riferimento al provvedimento del 22 maggio 2018 – (Doc. Web n. 8995274) con cui il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha accertato una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e alla nota del 26 giugno 2018 dell’Associazione dei consumatori ossia alla richiesta formale di controllo nei confronti della società.

L’accreditamento del motore di calcolo “Supermoney.eu” risale al 2010 (delibera 22/10/Cons) ma a sostegno della sua decisone l’Authority fa riferimento alla delibera n. 331/09/Cons, che al comma 2 dell’articolo 15 prevede che i soggetti titolari di motori di calcolo decadono automaticamente dall’accreditamento nel caso in cui la piattaforma informatica utilizzata venga realizzata o gestita in violazione, accertata dagli organi competenti, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Alla luce delle risultanze istruttorie e a seguito della relazione del Commissario Francesco Posteraro, la condotta tenuta dalla Società Supermoney S.p.A. nella gestione dei dati raccolti per il tramite del motore di calcolo “non è compatibile con le finalità espresse da questa Autorità in ordine al diritto degli utenti a comparare le offerte dei servizi di comunicazione elettronica”, si legge nella delibera di fine luglio. La delibera è stata notificata a Supermoney che avrà 60 giorni di tempo per impugnarla davanti al Tar del Lazio.

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