Agcom: “Robin tax non applicabile alle Tlc”

In una segnalazione inviata a governo e parlamento, l’Authority rileva: “Tassa incompatibile con normative comunitarie e nazionali”. E sottolinea: “Nel settore non si generano extraprofitti tali da giustificare la misura fiscale”

Pubblicato il 09 Set 2011

La Robin tax, ovvero la maggioranza di imposta sugli utili delle
aziende operanti nel settore dell'eneregia, non è applicabile
al settore delle Tlc. A ribadirlo l’Agcom in una segnalazione
inviata al governo e al parlamento nella quale l’Authority ne
spiega il motivo. Esprimendo apprezzamento “per la decisione del
Governo di non estendere alle imprese di settore la maggiorazione
di imposta sugli utili”, Agcom ricorda che il balzello sarebbe
comunque stato incompatibile con il quadro legislativo nazionale e
le direttive comunitarie che prevedono – si legge nel documento
– che “i fornitori di servizi di comunicazione elettronica
possano essere assoggettati esclusivamente al pagamento di diritti
amministrativi collegati alla gestione del regime di autorizzazione
e alla concessione di utilizzo delle radiofrequenze”.

Tali norme fanno il paio con la giurisprudenza comunitaria, secondo
cui gli stati non possono imporre alle aziende di Tlc contributi
che non corrispondano al rimborso dei costi sostenuti dalle
amministrazioni o a quelli di uso delle frequenze.

“Il presupposto per I'applicazione di siffatta misura fiscale
– prosegue la segnalazione – è la presenza in un determinato
settore di pressioni speculative che possano far conseguire elevati
extra profitti”. Un presupposto che manca del tutto al settore
delle Tlc, dove le entrate delle imprese non sono collegate a
prezzi di materie prime volatili ed incerte , ma a forze proprie
del settore stesso: “a quelle che scaturiscono dal normale
funzionamento di mercati concorrenziaIi per quanto riguarda i
servizi di telecomunicazioni al dettaglio –spiega l’Authority –
e a quelle del controllo regolamentare dell'Autorità per
quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni all'ingrosso”.
Tali forze impediscono dunque che sia nei mercati al dettaglio sia
all’ingrosso si creino rendite o extraprofitti; in più le
tariffe all’ingrosso stabilite dall’Autorità, nel rispetto di
quanto stabilito dalla Ue, permettono solo la remunerazione dei
costi di fornitura efficiente del servizio e del capitale
investito.

“La riprova è data dalla dinamica dei prezzi dei servizi di
telecomunicazioni che, dal 1997 al 20l0, ha registrato una
riduzione dei prezzi dei servizi telefonici del 33,4 per cento a
fronte di una crescita del 32 per cento del livello generale dei
prezzi al consumo”.

In questo quadro dunque I'applicazione della Robin tax
comporterebbe I'erosione dei margini garantiti dalle tariffe
all'ingrosso creando un incentivo “a traslare il maggior
onere sostenuto sui mercati all'ingrosso, ai mercati al
dettaglio e, in ultima analisi, sui consumatori”.

“L'applicazione della Robin Tax al settore delle
telecomunicazioni – conclude Agcom – non appare compatibile con
il diritto comunitario e darebbe luogo, con tutta probabilità, ad
una contrazione degli investimenti delle imprese. Tale contrazione
inciderebbe sullo sviluppo del sistema economico italiano, portando
a un'ulteriore stagnazione – più volte sottolineata – degli
investimenti nelle reti di nuova generazione fisse e mobili, che
sono indispensabili per il progresso tecnologico ed economico del
paese”.

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