LA SENTENZA

Banda ultralarga, il Consiglio di Stato mette fine al caso aree bianche

Respinta definitivamente la richiesta di Tim a Open Fiber e Infratel di accesso alla documentazione del piano Bul. “Segreti industriali non divulgabili”

Pubblicato il 11 Mag 2022

banda-ultralarga-cantiere-fibra

I presupposti per avere accesso alla procedura di accesso civico non sussistono dal momento che la presenza di segreti industriali e commerciali impedisce una simile ostensione documentale”: il Consiglio di Stato rigetta definitivamente le richieste di Tim nei confronti di Infratel e Open Fiber relativamente al piano Bul per le aree bianche. Secondo la giustizia amministrativa non esistono i presupposti per l’accesso alla documentazione e viene dunque messa la parola fine ad un andirivieni di ricorsi e contro-ricorsi.

“L’accesso agli atti di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990 è consentito anche per la fase esecutiva del rapporto, nelle ipotesi di possibile inadempimento contrattuale, allorché il privato richiedente (solitamente il secondo classificato ad una gara pubblica) abbia di mira la possibile risoluzione del contratto del primo classificato. Ciò a condizione che l’interesse difensivo preesista all’istanza di accesso e non si traduca dunque in una richiesta con mere finalità esplorative”, si legge nella sentenza. Il Consiglio di Stato considera troppo generiche le finalità indicate da Tim. “L’istanza di accesso non deve avere finalità esplorative e dunque risultare preordinata, per via di generiche motivazioni, ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa. La posizione sostanziale, in sintesi, è la causa e il presupposto dell’accesso documentale e non la sua conseguenza”.

Secondo il Consiglio le considerazioni di Tim alla base della richiesta di accesso sono motivate “in termini del tutto eventuali, ipotetici e dubitativi (come del resto ben messo in evidenza dal giudice di prima istanza). Non vengono forniti in altre parole più specifici elementi onde dimostrare la “necessità” ai fini della cura e della difesa dei propri interessi e dunque il collegamento tra i documenti richiesti e le sottese esigenze difensive”.

Considerate invece legittime le motivazioni esposte da Open Fiber nel contro-ricorso a Tim: “L’offerta presentata rivela elementi tecnici ed economici, organizzativi, di competenza ed esperienza tecnico-industriale, comprese quella commerciale e finanziaria, che costituiscono informazioni strategiche e commercialmente sensibili riguardanti l’attività di Open Fiber”. E ancora che: “Oltre ai dati di carattere strettamente tecnologico-architetturale, i dati economico-finanziari contenuti nell’offerta integrano informazioni confidenziali e riservate in ordine alle scelte strategiche operate dalla Società relativamente alla gestione dell’infrastruttura e al ritorno atteso dall’investimento connesso al progetto. Trattandosi, peraltro, di proiezioni ugli scenari futuri di mercato e sul posizionamento concorrenziale e strategiche, le informazioni economico-finanziarie di offerta, costituiscono per definizione segreti commerciali, la cui ostensione – riguardando dati futuri e non storici – pregiudicherebbe gravemente l’attività commerciale di Open Fiber”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Argomenti trattati

Aziende

I
infratel
O
open fiber
T
tim

Approfondimenti

P
piano bul

Articolo 1 di 3