LA SENTENZA

Banda ultralarga, l’Italia vince il ricorso Ue: sì all’Iva negli aiuti Feder

Il tribunale comunitario ribalta la decisione della Commissione che aveva escluso il maggior importo per la tassa dall’erogazione dei fondi europei destinati al Piano aree bianche

Pubblicato il 22 Giu 2022

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Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione della Commissione che esclude l’Iva dal contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Feder) all’Italia per il “Grande progetto nazionale a banda larga – zone bianche“.

Si tratta del progetto – affidato al termine di una gara da Infratel a OpenFiber – per il dispiegamento di reti Internet a banda ultra larga con velocità di 100 megabit al secondo (Mbps) per l’85% delle famiglie e per tutti gli edifici pubblici (comprese le scuole e gli ospedali) e di almeno 30 Mbps per la popolazione rimanente, in particolare nelle zone in cui le reti di accesso a Internet di nuova generazione sono inesistenti e in cui gli operatori privati non prevedono di implementare tali reti nei tre anni successivi.

Il Comitato interministeriale di programmazione economica della Repubblica italiana aveva approvato un intervento pubblico di circa 4 miliardi di euro: 2,2 miliardi di euro a carico del Fondo italiano di sviluppo e di coesione, il resto da finanziare essenzialmente a cura del Fondo europeo di sviluppo regionale. Bruxelles ha approvato il finanziamento ma ha escluso dalla somma il maggior importo dovuto a titolo di Iva ritenendo che l’imposta sul valore aggiunto esposta dal ministero dello Sviluppo economico non costituisse un onere economico per il beneficiario. Di qui il ricorso dell’Italia che il tribunale Ue ha accolto, annullando la decisione della Commissione laddove esclude dal finanziamento dell’Unione europea le spese sostenute a titolo dell’imposta sul valore aggiunto.

Bruxelles: l’Iva esclusa dai fondi Feder

Il ministero dello Sviluppo economico italiano aveva incaricato Infratel Italia di selezionare uno o più concessionari per realizzare l’infrastruttura passiva della rete di accesso a Internet ad altissima velocita’ e garantirne la manutenzione e il funzionamento commerciale. Al termine di tre procedure di gara, Infratel ha concluso contratti di concessione con Open Fiber. In accoglimento parziale della richiesta di finanziamento la Commissione europea aveva approvato il contributo escludendo però dal finanziamento il maggior importo dovuto a titolo di Iva ritenendo che l’imposta sul valore aggiunto esposta dal ministero dello Sviluppo economico non costituisse un onere economico per il beneficiario, trattandosi di costo recuperabile a norma della legislazione nazionale relativa all’Iva.  

Nella richiesta di contributo finanziario europeo, le autorità italiane avevano precisato di aver incluso l’Iva nei costi ammissibili, dal momento che l’imposta sarebbe stata pagata dal beneficiario, ossia dal Ministero dello sviluppo economico, senza possibilità di recupero. In base alla legislazione italiana, il ministero dello Sviluppo economico non è considerato soggetto passivo per le attività o le operazioni svolte nell’ambito dell’esercizio delle funzioni istituzionali, come la realizzazione del grande progetto in esame, se svolge tali attività o operazioni in quanto autorità pubblica, conformemente all’articolo 13 della direttiva europea.

Il tribunale Ue dà ragione all’Italia

Secondo il meccanismo di pagamento contenuto nel progetto, a mano a mano che procedevano i lavori di costruzione della rete di accesso a Internet ad altissima velocità, il concessionario, Open Fiber doveva emettere le fatture corrispondenti al costo di tali lavori e integrare l’Iva a Infratel Italia, la quale doveva pagare soltanto l’importo al netto dell’Iva di tali fatture. Da parte sua, il ministero dello Sviluppo economico doveva pagare la parte di dette fatture corrispondente all’Iva direttamente al ministero dell’Economia e delle finanze, secondo il principio del pagamento frazionato dell’Iva, in applicazione del quale l’Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi destinate alle autorità pubbliche deve essere direttamente versata da dette autorità su un conto bancario separato e bloccato dell’amministrazione fiscale.

In sostanza, l’onere dell’Iva relativa ai costi di costruzione incombeva al beneficiario del contributo del Feder, vale a dire al ministero dello Sviluppo economico, e non a Infratel, come erroneamente ritenuto dalla Commissione.

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