Nessuna violazione delle tempistiche relative alla messa in opera degli impegni assunti da Tim, Fibercop, Fastweb, Tiscali, Kkr e Bidco in merito all’accesso all’infrastruttura della wholesale company Fibercop. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Open Fiber confermando dunque il via libera concesso dall’Antitrust a febbraio dello scorso anno.
La questione della tempistica
Il tribunale amministrativo ha ritenuto infondato il motivo del ricorso in merito alla violazione del termine per presentare gli impegni previsti dalla normativa. Termine che non aveva “natura perentoria, essendo uno strumento per conseguire in maniera non conflittuale l’interesse pubblico alla corretta definizione degli assetti concorrenziali del mercato” e osservando dunque che “non si riscontrano violazioni che determinino l’illegittimità del provvedimento”.
L’iter della vicenda
Era il 31 maggio del 2020 quando Tim rese pubblici gli accordi per la costituzione di Fibercop con il fondo Kkr e Fastweb, per conferire la rete secondaria di Tim nonché l’intero capitale sociale di Flash Fiber. Il 15 dicembre dello stesso anno l’Antitrust avviò un procedimento istruttorio evidenziano rischi per la concorrenza sia nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga sia in quello dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio. Procedimento a cui hanno fatto seguito una serie di impegni e obblighi in capo alle società coinvolte con successiva chiusura dell’istruttoria.
Ma secondo Open Fiber gli impegni erano stati presentati dopo circa 8 mesi dall’avvio del procedimento istruttorio in violazione della deadline trimestrale. Di qui il motivo del ricorso. E soprattutto, secondo la società, gli impegni presentati non erano in grado di rimuovere i profili di lesività alla concorrenza indicati nell’atto di avvio del procedimento istruttorio. “Gli elementi allegati dalla parte ricorrente – ha evidenziato il Tar nella sentenza – non consentono di affermare la sussistenza di vizi in grado di infirmare la legittimità del provvedimento”. Fine della questione.