IL PROVVEDIMENTO

Open Fiber e bandi Infratel, Fastweb vince ricorso al Tar. Accesso ai dati entro 30 giorni

La società potrà entrare in possesso degli atti di gara. “Indispensabile comprendere in che misura i costi in base ai quali OF ottiene aiuti pubblici siano stati cambiati, anche per valutare se i prezzi di accesso debbano essere modificati”

Pubblicato il 22 Ott 2021

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Fastweb potrà accedere agli atti relativi ai bandi Infratel assegnati ad Open Fiber nell’ambito del Piano banda ultralarga per le aree bianche. È quanto ha stabilito il Tar del Lazio nell’accogliere il ricorso presentato dalla società guidata da Alberto Calcagno. La sentenza (SCARICA QUI LA SENTENZA) stabilisce che Infratel – la società in house del Mise a cui fa capo la partita – avrà 30 giorni di tempo per consentire l’accesso alla documentazione.

“La conoscenza dei documenti richiesti si rivela indispensabile per comprendere in che misura i costi in base ai quali OF ottiene aiuti pubblici siano stati modificati e a valutare se i prezzi di accesso del listino OF per le aree bianche (oggetto dei procedimenti giurisdizionali attualmente pendenti innanzi a questo Tribunale) non debbano a loro volta essere modificati in base al principio di orientamento al costo sancito dagli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”, si legge nella sentenza.

Il provvedimento riguarda il ricorso notificato il 22 febbraio scorso e depositato il 1° marzo, con cui Fastweb ha chiesto di ottenere l’accesso agli atti e ai documenti richiesti a Infratel con istanza del 22 dicembre 2020, tacitamente rigettata poiché Infratel non si è pronunciata nel termine di trenta giorni. In particolare, Fastweb ha chiesto ad Infratel di avere accesso al fascicolo del procedimento di approvazione delle modifiche contrattuali, alle varianti e agli atti e documenti relativi all’istruttoria e alle valutazioni compiute al riguardo dalla stessa assieme ai contratti di concessione stipulati da Infratel con Open Fiber inclusi gli atti modificativi e/o integrativi dei contratti pubblici.

“L’istanza di accesso di Fastweb – si legge nella sentenza del Tar – lungi dall’avere un contenuto meramente esplorativo, trova il suo fondamento in una serie di modifiche in concreto apportate ai documenti oggetto di pubblicazione e che dagli stessi documenti pubblicati tuttavia non emergono in modo manifesto, quali quelle concernenti: il cronoprogramma, in quanto OF avrebbe richiesto una proroga di ben 3 anni per la costruzione dell’infrastruttura; la riduzione delle unità immobiliari da interconnettere mediante l’infrastruttura da realizzare in concessione, che sarebbe di consistenza superiore al 20%, senza l’evidenza che a tale riduzione sia conseguita una riduzione proporzionale dell’aiuto pubblico da corrispondere al concessionario;  la copertura offerta da OF in termini di banda e di tecnologia, su cui non vi sarebbe adeguata chiarezza; l’infrastruttura ottica Ftth (la cui realizzazione rappresenta il principale obiettivo dell’intervento pubblicamente finanziato), inoltre, pare essere stata molto ridimensionata, riconvertendo su tecnologia Fwa (Fixed wireless access) moltissimi Comuni; la qualità delle opere in via di realizzazione, essendovi il dubbio che essa corrisponda a quella prevista dalla concessione; i punti di consegna neutri (Pcn), ossia le centrali locali ottiche di Open Fiber dove si attestano gli altri operatori, inizialmente previsti in circa 600 per le aree ricomprese nelle prime due gare e che sarebbero stati aumentati fino a circa 3.000; le norme tecniche allegate alla documentazione di gara, che definivano con maggiore dettaglio le prestazioni e le modalità di realizzazione dell’infrastruttura, i collaudi, l’esecuzione della concessione e le relative verifiche”.

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