L'AUDIZIONE

Ddl Concorrenza, Asstel: “Rischia di frenare sviluppo delle Tlc”

Il presidente Massimo Sarmi delinea le criticità del provvedimento: “Bene le norme su riuso delle infrastrutture ma serve rivedere la documentazione richiesta per non arrecare danni alla corretta competizione”. E avverte: “Manca tema dei limiti elettromagnetici, così si pregiudica il 5G”

Pubblicato il 22 Giu 2022

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Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 andrebbe modificato per non frenare le tlc. Asstel avanza alcuni suggerimenti durante l’audizione informale alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni). “Conveniamo sull’uso e riuso delle infrastrutture – dice Massimo Sarmi, presidente di Asstel commentando l’articolo 23 del Ddl Concorrenza – ma altrettanto si pone una preoccupazione che concerne la natura delle documentazioni richieste quando un operatore ritiene non ci sia spazio nelle sue infrastrutture per accogliere altri operatori”.

Bisogna assicurare che “la natura delle informazioni da mettere a disposizione non possa arrecare pregiudizi in termini competitivi e in senso più ampio nel garantire sicurezza reti e informazioni”. Concludendo la sua audizione informale il presidente di Asstel richiama il tema dei limiti elettromagnetici, in Italia più stringenti rispetto all’Europa. “L’autorità per la concorrenza e il mercato si era espressa per sollecitare la concorrenza anche sui limiti delle emissioni elettromagnetiche, un tema non è stato trattare ad ora in questo Ddl: lo si sottolinea perché sta pregiudicando lo sviluppo in particolare del 5G”.

Il presidente di Asstel commenta anche gli articoli 24 e 25 del decreto legge in esame. Nell’articolo 24 che tratta il coordinamento fra operatori nell’effettuare opere di genio civile, soprattutto gli scavi, “l’obbligatorietà può essere ostacolo allo sviluppo competitivo. Non viene descritta temporalmente e non si capisce quanto un operatore deve aspettare in attesa di un altro operatore per realizzare la concomitanza” spiega Sarmi.

“Sarebbero possibili altre modalità: sarebbe sufficiente che il primo che ottiene l’autorizzazione allo scavo ponesse un tubo in accompagnamento che possa essere utilizzato dal successivo (operatore, ndr) naturalmente pagando affitto e corrispondendo parte dei costi sostenuti dal primo. Nell’economia e sviluppo dei lavori si può procedere nel rispetto del principio di evitare scavi successivi ma rendere obbligatorio questo coordinamento, senza indicazione temporale lo rende praticabile con difficoltà” e “anche nell’ambito delle gare del Pnrr tutto ciò potrebbe costituire un rallentamento”.

L’articolo 25 del Ddl Concorrenza tratta dei cosiddetti servizi premium ma “si fa confluire in un’unica categoria i servizi Vas, quelli a valore aggiunto, e i servizi di carrier building, per i quali gli operatori di tlc trasportano i servizi degli ott. Asstel – dice Sarmi – consiglia di distinguere e se si tratta di Vas il consenso diretto viene dato all’operatore tlc; se si tratta di servizi carrier building il consenso avviene con regole standardizzate a livello mondiale, si suggerisce di non dare altre indicazioni a carattere nazionale che portano complicazioni che non si ritiene debbano essere aggiunte”.

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