“Il punteggio più elevato attribuito alle offerte che prevedono il modello organizzativo dell’operatore di rete puro appare coerente con il salto di qualità che la separazione proprietaria presenta rispetto ad altre soluzioni”: è quanto si legge nella documentazione integrativa dell’Antitrust (Bollettino da pagina 25 a 30) sul parere richiesto da Infratel in merito al bando di gara per la costruzione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura di rete passiva a banda ultralarga nelle aree bianche.
“L’Autorità rileva che, sotto diversi aspetti, l’impianto dello schema di gara sottoposto a parere appare funzionale a promuovere un’efficace concorrenza sia nella gara in questione sia nella fornitura dei servizi di telecomunicazioni agli utenti finali che saranno offerti utilizzando l’infrastruttura pubblica oggetto del bando”. Vanno in questa direzione – puntualizza l’Authority presieduta da Giovanni Pitruzzella – la previsione secondo cui il concessionario dovrà realizzare l’infrastruttura di accesso a banda ultralarga collegando la nuova rete fino al cosiddetto Punto di Consegna Neutro così come la previsione di trasferimento, all’amministrazione concedente, degli asset già presenti nell’area oggetto della realizzazione della nuova rete al fine di evitare duplicazioni.
Riguardo alla presenza di un’infrastruttura non replicabile “lo sviluppo di un’effettiva concorrenza nella fornitura di servizi di telecomunicazione agli utenti finali richiede che sia garantita una piena parità di trattamento nell’accesso all’ingrosso all’infrastruttura”, dice l’Antitrust. “In linea generale, i rischi di discriminazione sono strettamente connessi con l’integrazione verticale dell’operatore di rete: un operatore di rete attivo anche nei mercati al dettaglio ha sia la capacità che l’incentivo a porre in essere forme di discriminazione per ricercare un (indebito) vantaggio competitivo nella vendita dei servizi finali agli utenti. In più occasioni – puntualizza l’Authority – proprio nel settore delle telecomunicazioni, l’Autorità è intervenuta accertando condotte discriminatorie che integravano un abuso di posizione dominante”.
Fatte queste considerazioni l’Antitrust ha deciso di condividere “la previsione di considerare, nell’ambito dei criteri tecnici di aggiudicazione, una differenziazione di punteggio che valorizzi, tra i diversi modelli di gestione presentati dai partecipanti, quelli che offrono maggiori garanzie per il rispetto del principio di non discriminazione, attribuendo il punteggio massimo all’operatore attivo solo nell’offerta dei servizi di accesso all’ingrosso alla infrastruttura finanziata”. Se è vero, sottolinea l’Authority che “l’operatore verticalmente integrato può far valere eventuali efficienze”, è altrettanto vero che può far valere “eventuali futuri indebiti vantaggi competitivi, derivanti da tale assetto organizzativo in sede di predisposizione dell’offerta economica”. Appare inoltre “opportuno valorizzare le offerte che meglio perseguono l’interesse pubblico connesso ad un efficiente funzionamento dei mercati, limitando il rischio che la gestione di un’infrastruttura essenziale (e finanziata con risorse pubbliche) possa essere fonte di un’alterazione del confronto competitivo”. La scelta dell’’operatore di rete puro viene considerato “l’unico modello organizzativo che rimuove strutturalmente gli incentivi a intraprendere condotte discriminatorie da parte dell’impresa che gestisce la rete”.
In merito alla differenziazione di punteggio prevista tra il partecipante che si presenta con una società integrata verticalmente e che adotta un modello “comportamentale” di parità di trattamento di tipo Equivalence of Input (EoI) e un partecipante integrato a valle con società separata, “posto che la separazione societaria non rimuove alla radice gli incentivi alla discriminazione, l’Autorità ritiene che affinché al modello organizzativo con separazione societaria sia attribuito un punteggio più alto rispetto a una società verticalmente integrata che adotta l’Equivalence of Input, occorrerebbe richiedere che la separazione societaria sia abbinata all’adozione di quest’ultimo modello di equivalenza nell’accesso”. “In tal modo – conclude l’Authority – la gradualità della distribuzione dei punteggi in funzione del modello di separazione verticale, prevista dalla lettera di invito, sarebbe maggiormente valorizzata”.