LA SANZIONE

Iliad e il 5G, multa Antitrust da 1,2 milioni per offerte ingannevoli. L’azienda: “Decisione ingiusta”

Secondo l’authority scarsa chiarezza e troppa enfasi nella comunicazione sulla telefonia mobile. La replica: “Comunichiamo in modo più trasparente rispetto ai competitor, sempre collaborato con Agcm”

Pubblicato il 29 Mar 2022

presidente Rustichelli

Una sanzione da un milione e duecentomila euro a Iliad, per “l’omissione e/o la formulazione ingannevole di informazioni essenziali sulle offerte di telefonia mobile – che includono servizi con tecnologia 5G – e per la formulazione ingannevole di un messaggio promozionale relativo ad una di queste offerte”. A decidere la multa è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a chiusura dell’istruttoria nei confronti dell’operatore telefonico.  

L’Antitrust, motivando la sanzione, ha accertato che Iliad ha violato gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo: “ha  pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile – spiega in una nota l’authority guidata da Roberto Rustichelli (nella foto) – enfatizzandone la compatibilità con la più recente tecnologia 5G (laddove inclusa) ma omettendo totalmente o fornendo in modo poco chiaro l’informazione sulle condizioni indispensabili per usufruire di tale tecnologia, quali la verifica della copertura territoriale della rete 5G di Iliad e il possesso di un dispositivo compatibile con la specifica tecnologia 5G supportata dalla rete dell’operatore”.

Quelle messe in campo da Iliad sono dunque secondo l’Authority comunicazioni promozionali “non idonee a far comprendere al consumatore che, per poter usufruire della rete di quinta generazione inclusa nelle offerte promosse da Iliad, fosse necessario essere sotto la copertura geografica della rete 5G di tale operatore e che fosse indispensabile possedere un dispositivo abilitato a questa specifica rete. Infatti uno smartphone, anche abilitato in generale al 5G, non può assicurare la fruizione della rete 5G di Iliad, laddove non sia compreso tra gli apparati abilitati alla navigazione su tale rete”.

Sotto la lente dell’Antitrust è inoltre finito anche il claim scelto da Iliad per una campagna di Sms ai propri ex clienti, “100 giga, minuti e sms illimitati in Italia e Europa”, per promuovere l’offerta “Flash 100 5G”. “Il testo di questo messaggio – spiega l’Antitrust – è stato ritenuto dall’Autorità idoneo ad indurre in errore il consumatore sul contenuto dell’offerta, poiché egli poteva ritenere che i 100 GB inclusi nell’offerta fossero tutti utilizzabili per il traffico in Europa mentre in realtà, in caso di connessione da altri Paesi europei, il traffico incluso nell’offerta era di soli 6 GB”.

La reazione di Iliad alla decisione dell’authority non cela il disappunto: “La sanzione che Agcm ha deciso di imporre a Iliad riguarda la sola modalità con cui l’operatore fornisce le informazioni sulle aree territoriali coperte dal 5G e i device compatibili con questa tecnologia – recita lo statement dell’azienda – Ci sembra una decisione ingiustificata, considerati lo spirito di collaborazione sempre mostrato e le numerose soluzioni proposte da Iliad in fase di confronto con Agcm, oltre che profondamente ingiusta, soprattutto tenendo conto del fatto che Iliad agisce costantemente con grande attenzione verso gli utenti e comunica queste stesse informazioni in modo ben più trasparente rispetto a quanto facciano i competitor”.

Dalle associazioni dei consumatori arrivano invece commenti soddisfatti, come nel caso di Codacons, che rivendica il fatto di aver presentato il primo esposto nei confronti di Iliad a febbraio, “segnalando possibili informazioni fuorvianti ai consumatori sia sul fronte dei vincoli e della durata del piano, sia sulla velocità dei 5 Giga al secondo”.

“La sanzione dell’Antitrust conferma come il settore della telefonia sia una giungla dove per il consumatore è difficilissimo districarsi, tra offerte poco trasparenti e condizioni poco chiare – afferma Carlo Rienzi, presidente di Codacons – Informazioni ingannevoli che modificano le scelte degli utenti e arrecano un danno economico diretto ai consumatori”.

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