CONCORRENZA

Antitrust: “Ok delibera Agcom su servizio universale”

Parere favorevole al provvedimento sul meccanismo di valutazione e ripartizione dei costi tra gli operatori per il 2008-2009: “Criteri giustificati e applicabili”

Pubblicato il 20 Ago 2018

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“L’Autorità condivide l’analisi contenuta nello schema di delibera in relazione alla iniquità dell’attribuzione all’operatore incaricato del costo netto del servizio universale e alla sostituibilità tra servizi fissi e mobili, per gli anni 2008 e 2009”. E’ la conclusione a cui giunge l’Antitrust nel proprio pronunciamento dopo la richiesta di parere arriva il 14 marzo dall’Agcom  in merito allo schema di provvedimento concernente “Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per gli anni 2008 e 2009”. 

“Quanto al metodo di determinazione dell’iniquità dell’onere del costo netto del servizio universale per gli anni 2008 e 2009, l’Autorità – si legge sul bollettino dell’Antitrust – ritiene condivisibile la scelta effettuata di condurre la valutazione dell’iniquità dell’onere, ad esito delle rettifiche del revisore, seguendo i criteri richiamati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nonché quelli indicati dal Berec”.

Con specifico riferimento all’applicazione in concreto del metodo di determinazione dell’iniquità dell’onere per l’anno 2009 – prosegue il documento dell’Authority – i risultati delle analisi svolte evidenziano come i mercati al dettaglio dei servizi offerti su rete fissa e mobile abbiano sperimentato un incremento del grado di concorrenzialità e come il fornitore del servizio universale abbia visto ridotti gli obblighi regolamentari sui mercati finali, invece presenti fino a pochi anni prima, proprio in ragione della riduzione del significativo potere di mercato. “I risultati della verifica mostrano un ammontare significativo dell’onere del servizio universale, nel mutato contesto, tale da rendere lo stesso suscettibile di distorcere la concorrenza a svantaggio dell’unico soggetto incaricato di adempiere agli obblighi di fornitura del servizio universale. Conseguentemente, appare come giustificato e applicabile il meccanismo di ripartizione di tale onere, definito dall’AGCom – spiega l’Antitrust – sulla più ampia base di soggetti operanti nei mercati di telecomunicazioni, fatta salva l’esenzione dalla contribuzione al fondo per quegli operatori che non superano determinati livelli di fatturato e per i nuovi entranti, tenuto conto della loro situazione finanziaria”.

In merito alla sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile, l’Autorità ritiene condivisibile l’approccio seguito nell’analisi del grado di sostituibilità esistente tra i servizi di telefonia fissa e mobile – prosegue il documento – Tale analisi, infatti, è stata effettuata allo scopo di valutare se la forza della relazione di sostituibilità fisso-mobile sia tale da giustificare la partecipazione di tutti gli operatori telefonici, anche di rete mobile, alla copertura dei costi del servizio universale. “L’analisi in oggetto, quindi, non ha l’obiettivo di definire un mercato rilevante bensì di verificare se sussista un grado di sostituibilità fisso-mobile che renda iniquo, sul piano concorrenziale, sostenere i costi associati alla realizzazione degli obblighi di servizio universale – spiega l’authority – Gli utenti del servizio universale potrebbero infatti preferire l’attivazione di una rete mobile per l’effettuazione delle chiamate vocali in luogo dell’acquisto di una connessione di rete fissa fornita dall’operatore incaricato del servizio universale. Inoltre, considerato che le analisi di sostituibilità richiedono valutazioni di lungo periodo, l’Autorità rileva che il carattere iniquo del costo netto connesso alla fornitura del servizio universale risulta ancora più evidente in presenza della sostituibilità fisso-mobile, che si esprime con la tendenza dei consumatori a ricorrere sempre più a dispositivi mobili, in luogo del telefono fisso, per l’effettuazione di chiamate vocali. In proposito, l’Autorità condivide l’approccio adottato dall’AGCom che presta particolare attenzione all’analisi delle condizioni del mercato, al fine di valutare l’esistenza di un grado di sostituibilità tra i predetti servizi tale da giustificare l’iniquità per Telecom Italia dell’attribuzione nella sua interezza degli oneri del servizio universale e la partecipazione degli operatori sia fissi che mobili al suo finanziamento”.

Per quanto attiene alla valutazione in concreto della sostituibilità tra servizi per gli anni 2008 e 2009, si condividono le conclusioni dell’AGCom in merito all’ambito di applicazione dello Ssnip test per individuare la sostituibilità tra servizi di rete fissa e mobile.

“Infatti – conclude il documento – lo Snipp test è impiegato, ai fini antitrust, per individuare il mercato rilevante all’interno del quale è possibile esercitare potere di mercato, mentre l’analisi condotta da AGCom intende verificare se esista un certo grado di sostituibilità fisso-mobile, intesa come pressione competitiva che determina l’erosione delle quote di mercato del fisso e la migrazione delle linee di accesso dal fisso al mobile, che renda iniquo, sul piano concorrenziale, sostenere i costi conseguenti agli obblighi di servizio universale”.

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