LA DECISIONE

Servizio universale, il Tar dà ragione ad Agcom. Respinto ricorso di Tim

Secondo il il tribunale amministrativo del Lazio è legittima la delibera del 2016 nella quale Agcom indicava le condizioni economiche dei servizi soggetti agli obbighi di servizio universale

Pubblicato il 22 Feb 2018

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Sul servizio universale il Tar dà ragione ad Agcom. Secondo il tribunale amministrativo del Lazio è  legittima la delibera con la quale l’Agcom nel gennaio 2016 ha indicato le “Condizioni economiche dei servizi soggetti agli obblighi di servizio universale”: la sentenza ha respinto un ricorso di Telecom Italia con il quale la compagnia contestava la delibera in questione nonché il provvedimento di diffida alla stessa Telecom (attuale gestore del servizio universale) in tema di tariffe.

I provvedimenti contestati presero le mosse da una verifica di replicabilità di una manovra recante modificazioni a un’offerta commerciale relativa al piano tariffario denominato “Voce”, che permette agli utenti l’accesso alla linea telefonica e la tariffazione a consumo delle telefonate a un prezzo di 10 centesimi di euro al minuto. Tra le censure proposte, Telecom contestava la corretta applicazione da parte dell’Agcom dei poteri di vigilanza del servizio universale al di fuori dei previsti limiti tassativi previsti, in quanto a suo avviso si attribuirebbe all’Autorità il potere di prescrivere di adottare opzioni o formule tariffarie che divergano dalle normali condizioni commerciali, ma non già di impedire agli operatori di apportare modifiche a offerte commerciali già presenti sul mercato. In più, per Telecom l’Autorità non avrebbe il potere di imporre di non apportare modifiche a una propria offerta commerciale.

Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato e da respingere. I giudici hanno osservato che, nel caso in esame “Telecom Italia si è limitata a negare che l’offerta di cui essa proponeva le modifiche tariffarie fosse da ascrivere al Servizio Universale, ma non ha indicato quale diversa tariffa essa propone (come è obbligata a fare in forza dell’art. 58 del Codice delle Comunicazioni elettroniche) agli utenti del servizio universale”. L’azienda telefonica poi ha proposto all’Autorità, nel corso del procedimento, due diverse versioni della modifica. La prima prevede una tariffa cosiddetta bundle, ossia con canone di accesso alla rete di euro 19,99 mensili oltre ad una certa quota di traffico inclusa a un ulteriore prezzo prestabilito.

La seconda prevede la tariffazione a consumo con canone di accesso alla rete di 19,49 euro al mese oltre a traffico tariffato a consumo del costo di 0,30 centesimi per il primo minuto di telefonata e 0,50 centesimi per tre minuti di telefonata”; ma per il Tar “l’Agcom ha rilevato (non smentita dalle difese della ricorrente) che tali modifiche avrebbero comportato aumenti sino al 300% per la componente di traffico, più un aumento del canone, con una evidente incisione, in senso negativo per gli utenti, del requisito dell’abbordabilità per tutti gli utenti”.

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