SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO

Sit, il garante Privacy avvia la consultazione pubblica

Lo schema di provvedimento fissa le garanzie da rispettare per la creazione della banca dati per i servizi di comunicazione elettronica. Si punta ad acquisire il parere di tutti i soggetti interessati

Pubblicato il 16 Apr 2014

Lorenzo Forlani

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di provvedimento che fissa le garanzie da rispettare per la costituenda banca dati nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica (il cosiddetto Sit, Sistema informatico integrato).

Il Sit potrà essere consultato dagli operatori del settore per verificare l’affidabilità dei clienti, prima di procedere alla stipula di nuovi contratti. Obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e proposte da parte di tutti i soggetti interessati, eventualmente anche attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei consumatori e delle società (telefoniche, tv interattiva).

Con il provvedimento odierno, si legge in una nota, l’Autorità ha fissato le regole generali alle quali dovranno attenersi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (che accederanno al Sit e lo alimenteranno fornendo le informazioni sugli inadempimenti) e il futuro gestore del Sit. Prima della costituzione della banca dati, operatori e gestore dovranno predisporre e sottoporre al Garante l’accordo che regola i rapporti tra le parti, e in caso di esito positivo ogni operatore dovrà inoltrare all’Autorità una specifica richiesta di verifica preliminare.

In applicazione dell’istituto del bilanciamento di interessi, previsto dal Codice privacy, l’Autorità ha ritenuto che il trattamento dei dati contenuti nel Sit possa essere effettuato dal gestore e dai partecipanti, anche senza consenso, al solo fine di verificare le eventuali morosità del cliente e nel rispetto delle prescrizioni impartite. Il dato relativo al mancato pagamento sarà inserito nel Sit solo nel caso in cui, dopo tre mesi dalla cessazione del contratto, sussista una morosità superiore a 100 euro e solo dopo che l’operatore abbia avvertito il cliente dell’imminente iscrizione, ove non regolarizzi il pagamento.

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