Telemarketing salvo: arriva la Robinson List

Approvata in via definitiva alla Camera la nuova legge Malan. Prevista l’istituzione di un elenco ad hoc a cui i cittadini potranno iscriversi se non vorranno essere contattati telefonicamente a scopo promozionale

Pubblicato il 19 Nov 2009

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Sei mesi di tempo per dare vita alla cosiddetta Robinson List, un
"registro" ad hoc dedicato ai cittadini che non vorranno
più essere oggetto di campagne di telemarketing (basterà
iscriversi). Questa la novità contenuta nell'emendamento del
senatore del Pdl Lucio Malan (che aveva già ottenuto l'ok al
Senato), al decreto sulle infrazioni comunitarie, approvato oggi in
via definitiva alla Camera dopo la fiducia al governo votata
ieri.

La nuova legge arriva a poco più di un mese dalla scadenza – il 31
dicembre prossimo – della proroga già concessa agli operatori
telefonici in merito alla possibilità di usare a fini promozionali
banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici. Pratica
utilizzata dai gestori alternativi a Telecom Italia.

L'approvazione del testo dovrebbe mettere la parola fine anche
alla questione sollevata nei giorni scorsi dalla Commissione
europea:
alla vigilia del voto italiano una fonte molto vicina al
Commissario Viviane Reding ha riferito che la Commissione avrebbe
avviato la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in
caso di proroga delle attività di telemarketing senza preventivo
consenso dei cittadini.

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per
l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di 
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

ECCO GLI ARTICOLI RELATIVI AL TELEMARKETING

«Art. 20-bis. – (Adeguamento alla normativa comunitaria in materia
di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE)
– 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta
dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 130 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché ai sensi di quanto previsto dal
comma 3-bis del presente articolo";

b) dopo il comma 3 dell’articolo 130 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il
trattamento
dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego
del telefono per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera b),è` consentito nei confronti di chi non abbia esercitato
il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in
via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della
quale è intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto
del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il
parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari
competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, nonchè, per i relativi profili di competenza, il parere
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e
princıpi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad
un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla
materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e
alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e
strumentali di cui – 19 – dispone o affidandone la
realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente
gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di
servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per
effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate
sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento,
determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del
registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la
numerazione della quale è intestatario secondo modalita`
semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso
al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il
trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il
tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati
relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione
al registro, senza distinzione di settore di attività o di
categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del
correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati
nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata
indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante
strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le
finalià di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire
la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di
fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla
possibilita` e sulle modalità di iscrizione nel registro per
opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i
trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto
degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il
funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento
dei dati sono attribuiti al Garante";
c) all’articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: "ventimila euro" sono
sostituite dalle seguenti: "diecimila euro";
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle
forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo
regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente
articolo".
2. Il registro previsto dall’articolo 130, comma 3-bis, del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e`
istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto
termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per
la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e
successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 129 del
medesimo codice.
– 20 –
3. All’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: "sino al 31 dicembre 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "sino al termine di sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135".
4. All’articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 e` sostituito dal
seguente:
"1. L’impiego da parte di un professionista del telefono,
della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso
preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista
dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli
elenchi di abbonati a disposizione del pubblico".
5. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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