L'INTERVENTO

Telemarketing selvaggio, Rustichelli: “Riforma insufficiente, serve registro delle inclusioni”

La proposta del presidente Antitrust: creare un elenco in cui vengano iscritti coloro che vogliono ricevere offerte commerciali. Unica lista accessibile agli operatori per selezionare i potenziali destinatari delle telefonate

Pubblicato il 04 Mag 2022

F. Me

Rustichelli

Un registro delle inclusioni contro il telemarketing selvaggio. È la proposta del presidente dell’Autorità Antitrust, Roberto Rustichelli audito dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori.

Secondo Rustichelli, “la recentissima riforma del Registro delle opposizioni, che consentirà di iscrivere anche le numerazioni mobili tra quelle che gli operatori non potranno chiamare, di cancellare con la semplice iscrizione tutte le autorizzazioni al contatto rilasciate in passato con qualsiasi strumento, e di opporsi alle telefonate effettuate tramite sistemi automatizzati e senza operatore, entrerà in vigore in estate, è certamente un positivo passo in avanti nel contrasto all’invasivo modus operandi degli operatori di telemarketing, ma è dubbio se tale riforma sia sufficiente”.

“Sarebbe utile dunque riflettere su un cambiamento di prospettiva, pensando a un registro delle inclusioni, al quale coloro che vogliono ricevere offerte commerciali al telefono devono iscriversi, e a cui gli operatori devono rivolgersi per selezionare i potenziali destinatari delle loro telefonate – ha sottolineato – L’idea deriva dalla consolidata esperienza dell’Autorità, per cui sono di gran lunga più tutelanti per i consumatori i sistemi che prevedono una loro scelta esplicita e preventiva di un servizio (opt-in) piuttosto che un meccanismo per cui essi devono attivarsi per rifiutarlo (opt-out)”.

I consumi all’epoca del digitale

Sul piano dei consumi, l’evoluzione tecnologica all’origine della quarta rivoluzione industriale ha alimentato una dinamica che si è tradotta – come ben noto – nella rapida ascesa prima della sharing economy, poi della social economy, poi ancora della data economy e, da ultimo, dell’era dell’algoritmo. Con impatti sui diritti dei consumatori.

Il diritto dei consumi non poteva non risentire di tali cambiamenti, che, nel rivoluzionare le modalità di offerta delle imprese e di fruizione dei servizi da parte dei consumatori – ha evidenziato Rustichelli – hanno aperto una nuova fase nella sua evoluzione, ponendo al centro della riflessione politico-legislativa due temi tra loro strettamente connessi”.

“Da un lato, la possibilità di ascrivere alle piattaforme on-line che svolgono un ruolo considerevole nella creazione del c.d. valore digitale specifiche responsabilità in ambito consumeristico – ha puntualizzato – Dall’altro, la necessità di riconoscere la natura di corrispettivo ad una moneta di scambio, i dati personali, alla quale i consumatori ancora non attribuiscono un valore reale”.

“A fronte della profonda trasformazione che sta conoscendo il diritto dei consumatori su impulso del legislatore euro-unitario, un aspetto che si ritiene fondamentale evidenziare è che la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, la Consumer rights e la disciplina delle clausole vessatorie che l’Autorità è competente ad applicare, hanno consentito all’Istituzione, in attesa dell’entrata in vigore del Digital Services Act e ancor prima del recepimento della citata direttiva Omnibus, di colmare molti dei vuoti esistenti nell’ordinamento e di rafforzare le tutele a beneficio dei consumatori.Due ambiti possono essere menzionati in quanto esemplari del ruolo propulsivo ed innovativo svolto dall’Autorità attraverso la propria azione di enforcement: il contrasto dei comportamenti scorretti delle cosiddette Big tech e la protezione del consumatore durante la pandemia”, ha concluso Rustichelli.

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