E’ annullata la delibera con la quale nel giugno dello scorso anno l’Agcom diffidò Vodafone dall’adottare tutte le misure necessarie per impedire che agli utenti che fruiscono di alcuni piani tariffari non più sottoscrivibili e rimodulati, fossero applicate condizioni economiche più onerose rispetto a quelle massime vigenti a livello comunitario per l’invio di sms in roaming. L’ha deciso il Tar del Lazio, accogliendo un ricorso proposto dalla compagnia telefonica.
La vicenda in contestazione faceva seguito a modifiche dei piani tariffari effettuati da Vodafone nel 2012, sulle quali l’Agcom aveva avviato un’istruttoria per verificare il rispetto degli obblighi informativi alla clientela. L’Autorità riscontrò che le tariffe “Vodafone senza scatto”, “Free You&Friend’, “Free You&Me” e “Zero Limits Start”, a seguito della rimodulazione tariffaria, prevedevano un costo per gli sms più alto rispetto a quanto comunicato dalla società.
Di qui si giunse alla diffida, sulla quale è stato poi proposto ricorso al Tar, con il quale, secondo quanto si è appreso, Vodafone ha dedotto che la delibera non contiene alcun riferimento al “price cap” previsto a livello comunitario per gli sms in roaming, bensi’ affronta la questione della trasparenza tariffaria dei servizi di telefonia mobile.
Il Tar, nella sua sentenza, ha ritenuto che la delibera contestata “si limita a esprimere unicamente una complessiva necessità di trasparenza nell’indicazione delle condizioni economiche del servizio sms e ad attribuire all’Autorità compiti di vigilanza in materia di trasparenza tariffaria; per quanto riguarda invece il livello dei prezzi ed il loro rapporto con il price cap per gli sms in roaming, la delibera non contempla alcun regime di prezzo, limitandosi a richiamare gli operatori sulla perdurante vigilanza dell’Agcom sull’evoluzione delle condizioni di mercato”.
Nell’ipotesi in cui l’Autorità “avesse in seguito riscontrato nei servizi di sms nazionale livelli di prezzo stimati non congrui – scrive il Tar – avrebbe dovuto riavviare il suo iter istruttorio e regolamentare dal punto in cui si era arrestato, al fine di poter procedere a un eventuale regime di prezzo”.
Alla fine, quindi, per i giudici la diffida è “un provvedimento di tipo interdittivo” preso “in assenza di una puntuale previsione normativa che consentisse un simile intervento, e in applicazione di un limite tariffario ricavabile in via interpretativa, in aperta violazione dei principi di stretta legalita’ e di tipicita’, che sono fondamentali in materia sanzionatoria”, da annullare.