LA PRONUNCIA

Vodafone, stop alla pubblicità Telefono Fisso: “Messaggi ingannevoli”

La pronuncia del Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria accoglie il ricorso avanzato a ottobre da Telecom Italia contro locandine e messaggi online diffusi dal competitor. Tra le motivazioni della pronuncia l’uso di scritte “talmente piccole da essere “illeggibili” e alcune omissioni sui dettagli dell’offerta, che resta comunque attivabile

Pubblicato il 07 Nov 2016

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Stop alla pubblicità Vodafone Telefono Fisso. La pronuncia del Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (Iap), l’ente privato che regolamenta la comunicazione commerciale, mette la parola fine alla vertenza promossa contro il Gruppo britannico da Telecom Italia, dando ragione a quest’ultima e decretando lo stop immediato della pubblicità (la promo resta attivabile).

Il ricorso di Telecom Italia – Lo scorso 12 ottobre il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo aveva fatto ricorso al Giurì contestando la campagna pubblicitaria di Vodafone veicolata tramite diversi canali. A partire dalla locandina, che recitava: “Super offerta telefono fisso. Chiamate illimitate senza scatto alla risposta. Non paghi più il canone Telecom. Tutto a €14,90 al mese (Iva inclusa)”. C’era poi il flyer, su cui si leggeva “con Vodafone Telefono fisso risparmi fino a 200 euro l’anno. E hai chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi” e infine l’home page dell’offerta in Rete.

Per tutti e tre i veicoli pubblicitari Telecom aveva sollevato numerose criticità, accusando la campagna di far passare messaggi ingannevoli sui costi e i dettagli dell’offerta (anche omettendo elementi essenziali tra cui contributo d’attivazione e vincolo di durata contrattuale minima o comunque segnalandoli con “scritte talmente piccole da essere illeggibili”), ma anche di citare il canone Telecom Italia, utilizzandolo assieme a una foto che taglia la bolletta, facendo “leva sulla percezione negativa tradizionale dell’abbonamento Telecom”. Nel ricorso era poi contenuta una serie di rilievi sul prezzo (Telecom Italia specificava che la promo conteneva un “messaggio ingannevole perché il servizio Vodafone Telefono Fisso ha un costo, per coloro che non siano già clienti Vodafone, di €18,90 ogni 4 settimane mentre ha un costo di €17,90 se attivata presso un punto vendita”) e sul fatto che la pubblicità non precisava “con evidenza/dimensioni sufficienti che il servizio offerto da Vodafone è erogato soltanto su rete mobile”. Oltre a questo, Telecom accusava Vodafone di non aver precisato che il servizio riguardasse solo chiamate a telefono fissi “nazionali”.

La difesa di Vodafone – Vodafone aveva depositato due settimane dopo una memoria eccependo in primo luogo “il difetto di legittimazione passiva rispetto alle locandine pubblicitarie esposte dai rivenditori” e, in seconda battuta, spiegando che “in ogni caso Vodafone fa valere che il contenuto delle locandine non realizza gli illeciti disciplinari ipotizzati da Telecom”. La telco aveva risposto alle altre accuse sostenendo che i propri rivenditori avessero correttamente indicato dettagli sui costi e rete di fruizioni nelle brochure. Al pari, aggiungeva nella memoria, di quanto fatto sul sito web della promo. La difesa contestava inoltre l’accusa di utilizzo dispregiativo del canone Telecom e gli altri dettagli del ricorso avanzato da Telecom, come il presunto utilizzo di caratteri illegibili per grandezza, sostenendo che la pubblicità oggetto della contesa fosse tra l’altro “dotata di modesta visibilità”. Per tutti questi motivi Vodafone chiedeva al Giurì “di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alle locandine e di dichiarare che per il resto la pubblicità lititgiosa non contrasta con il codice di autodisciplina”.

Le motivazioni dello stop deciso dal Giurì – Di diverso avviso rispetto a Vodafone è stata la pronuncia dell’organo dell’Iap presieduto da Luigi Carlo Ubertazzi, che ritiene innanzitutto che “Vodafone risponde in via autodisciplinare per le locandine diffuse nei suoi punti vendita”. L’organo, come si legge nella pronuncia, “ritiene che i messaggi/claim contestati da Telecom Italia siano tutti ingannevoli ex art. 2 CA (Codice di autodisciplina, ndr) per le ragioni indicate dal suo ricorso”. Una conclusione che, aggiunge il Giurì, “non è preclusa dalle successive precisazioni di Vodafone nelle brochure e sul sito” in quanto “scritte in caratteri talmente piccoli che sono assolutamente illegibili”. Lettura simile per la mancata precisazione sul carattere nazionale delle telefonate offerte verso i fissi perché secondo il Giurì “il modo di oggi è ampiamente globalizzato” e le persone “chiamano spesso dall’Italia all’estero”. Nessun contrasto con il Codice di autodisciplina, invece, per i messaggi di Vodafone relativi al canone Telecom: “L’indicazione del canone è puramente descrittiva e non introduce alcun elemento di discredito”, sottolinea la pronuncia aggiungendo che “l’immagine della forbice (che pure taglia una fattura che reca la parola canone e dunque proviene tipicamente da Telecom) è strettamente funzionale all’indicazione della spending review privata e non ha nulla di screditante per Telecom”. Sulla base di queste ragioni, conclude la decisione del Giurì dell’Iap, “la pubblicità litigiosa viola l’art. 2 CA” e in relazione ai limiti individuati dall’organo “ne ordina la cessazione”.

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