LA SENTENZA

Copyright, la Consulta boccia il Tar: il regolamento Agcom resta valido

La Corte Costituzionale: le questioni sollevate “ambigue e contradditorie”. Ma la partita è tutt’altro che chiusa: ora la palla torna al tribunale amministrativo del Lazio

Pubblicato il 04 Dic 2015

Federica Meta

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Il regolamento Agcom sul diritto d’autore resta in piedi. La Corte Costituzionale ha emanato l’attesa sentenza sul ricorso del Tar che la chiamava a pronunciarsi sulla legittimità del quadro normativo in forza del quale l’Autorità ha emanato il regolamento entrato in vigore il 31 marzo 2014. Ma la partita non si chiude qui. La palla passa di nuovo al Tar del Lazio o del Consiglio di Stato che potrebbe essere chiamato dalla stessa Corte a dire la sua.

La Corte non è entrata nel merito della costituzionalità delle norme – si tratta dei decreti legsislativi su e-commerce e audiovisivo, 70/2003 e 44/2010 – dichiarando la fondatezza o meno delle questioni di costituzionalità, ma ha semplicemente ritenute contraddittorie le ordinanze del Tar, per la mancata chiarezza sulla questione sottoposta.

“Le questioni sollevate dal Tar, con le due ordinanze indicate in epigrafe – prosegue la Consulta – nella quale si considerano sovrapponibili i due pronunciamenti, sono inammissibili, in quanto entrambe presentano molteplici profili di contraddittorietà, ambiguità e oscurità nella formulazione della motivazione e del petitum”.

La Consulta, pur chiarendo che Agcom ha correttamente interpretato il quadro normativo primario a fondamento del suo potere regolamentare, spiega anche che “le disposizioni censurate non attribuiscono espressamente” all’Autorità “un potere regolamentare in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”. Punto che viene invece messo in rilievo dall’avvocato Adiconsum e Altroconsumo Fulvio Sarzana che sottolinea come “Agcom non ha poteri regolamentari sul diritto d’autore”. Mentre l’avvocato Guido Scorza fa notare che “non potranno restare a lungo inascoltate le parole della Corte e quindi prima o poi i giudici del Tar del Lazio o quelli del Consiglio di Stato dovranno prendere atto del fatto che un atto amministrativo adottato in assenza di una legge che autorizzi l’autorità emanante a vararlo è semplicemente ilegittimo”.

“A prescindere da ogni considerazione sulla accuratezza della ricostruzione del quadro normativo e della interpretazione datane dal rimettente, è evidente che nessuna delle disposizioni impugnate, in sé considerata, dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere regolamentare qual è quello esercitato con l’approvazione del regolamento impugnato nei due giudizi davanti al Tar- puntualizza la Consulta – Esso è desunto dal giudice a quo, in forza di una lettura congiunta delle previsioni sopra esaminate, che non risulta coerentemente o comunque adeguatamente argomentata”.

Ma in ogni caso l’effetto della sentenza è chiaro: per ora il regolamento sulla tutela del diritto d’autore resta in piedi.

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