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Customer care, no ai numeri a pagamento nel post vendita

Gli Stati Ue devono garantire che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare un corrispettivo più elevato della “tariffa di base”. Questa la proposta dell’avvocato Maciej Szpunar. La rubrica di Guido Scorza

Pubblicato il 16 Dic 2016

Guido Scorza, avv. esperto in Diritto Internet

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Gli Stati membri dell’Unione europea devono garantire che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare un corrispettivo più elevato della «tariffa di base». E’ così che l’Avvocato Generale Maciej Szpunar ha proposto alla Corte di Giustizia Ue di decidere una questione pregiudiziale rimessale dai giudici tedeschi a proposito della compatibilità con la Direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori di una pratica commerciale nell’ambito della quale un professionista eroghi il proprio servizio post vendita alla clientela attraverso un numero telefonico a pagamento la cui tariffa sia superiore a quella standard.

Nessun dubbio secondo l’Avvocato Generale Szpunar nel ritenere che una simile pratica sia incompatibile con la disciplina europea e, in particolare, con l’art. 21 della predetta Direttiva secondo la quale “Gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista”. Né, secondo l’Avvocato generale, rileverebbe, ai fini della definizione della questione se e in che misura una quota parte della tariffa pagata dal consumatore per contattare il servizio post-vendita del professionista sia incassata da quest’ultimo o da un terzo.

Tocca, naturalmente, ora, ai giudici della Corte di Giustizia decidere se far proprie o meno le conclusioni dell’Avvocato generale ma la decisione, in senso affermativo, appare scontata. Anche in Italia, d’altra parte, il Codice del Consumo, come modificato, da ultimo, nel 2014, prevede, oggi, in termini inequivocabili, all’art. 64 che “Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate”. Nessun dubbio, dunque, sull’esito di un eventuale contenzioso analogo a quello insorto in Germania – e all’origine del procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia – nel nostro Paese.

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