IL PROGETTO

E-fattura B2B, Tria: “Nessuno slittamento, si parte a gennaio 2019”

Il ministro dell’Economia rassicura sulla partenza della fatturazione elettronica tra privati: “La data non subirà modifiche”. Ed evidenzia: “L’acquisizione in tempo reale dei dati sarà un potente strumento di controllo sui contribuenti, ma meno invasivo”

Pubblicato il 17 Lug 2018

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Meno controlli, ma più efficaci, sui contribuenti. In audizione alla Commissione Finanze del Senato, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, evidenzia i vantaggi della e-fattura, tranquillizzando sui tempi di attuazione del progetto. “A partire dal primo gennaio 2019 le fatturazioni elettroniche costituiranno un obbligo generalizzato anche nelle cessioni tra privati – ha spiegato Tria – Conseguentemente verrà abrogato lo spesometro. L’acquisizione in tempo reale dei dati delle fatture sarà un potente strumento di controllo e allo stesso tempo un alleggerimento dei controlli invasivi sui contribuenti. Deve essere chiaro che la data di introduzione della fatturazione elettronica non subirà modifiche”.

Lo scorso 27 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce lo slittamento a gennaio 2019 della fatturazione elettronica B2B anche per i benzinai che avrebbero dovuto testare il sistema a partire dallo scorso 1° luglio. Ma qualche obbligo resta, come precisato da una circolare dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento stabilisce chetutte le cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori per uso autotrazione devono essere oggetto di fattura elettronica con la sola eccezione delle cessioni effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, il cui obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2019. Sono conseguentemente escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).

Inoltre l’Agenzia delle Entrate stabilisce che è obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa, inoltre, che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte della PA. Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio.

Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. La Circolare di oggi chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano, mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

Il documento precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).

In caso di scarto di una fattura da parte del Sistema di Interscambio, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.

Secondo l’Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b della School of Management del Politecnico di Milano, l’obbligo di Fatturazione Elettronica in Italia è realtà e la maggioranza delle aziende italiane è già pronta. Soltanto il 5% delle grandi imprese e il 9% delle Pmi, infatti, non ha ancora deciso come organizzarsi per adempiere all’obbligo normativo o non ne è a conoscenza e percentuali ancora inferiori vorrebbero che fosse previsto un periodo senza sanzioni (4% delle grandi aziende e 6% delle Pmi) o che slittasse la data di partenza (2% e 1%). Sono alcuni risultati della ricerca

Positive anche le aspettative: il 50% delle grandi imprese e il 34% delle Pmi percepiscono l’obbligo come un’opportunità per ottimizzare i processi aziendali, mentre il 13% delle grandi imprese e il 14% delle Pmi lo vedono come un aiuto per combattere l’evasione fiscale.

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