I PILLAR DI CORCOM

Green Pass obbligatorio, ecco cosa fare. La app VerificaC19 per tutti i controlli

Per entrare in ristoranti, bar, piscine e palestre, ma anche per gli eventi culturali e sportivi, sarà necessario esibire la certificazione verde. Arriva il Super Green Pass: ecco a come funziona e a cosa serve. Ulteriore stretta dal 1° febbraio 2022 quando entreranno in vigore anche le nuove regole europee: il documento sarà accettato per 270 giorni dal completamento del ciclo vaccianale primario per chi viaggia in Ue

Pubblicato il 31 Gen 2022

passaporto vaccinale green pass

Certificato verde Ue: via al periodo di accettazione di 270 giorni

A partire dal 1° febbraio 2022 iniziano ad applicarsi le nuove norme relative al periodo standard di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione Covid digitali dell’Ue utilizzati per viaggiare all’interno dell’Unione. In linea con le nuove norme stabilite nel regolamento delegato della Commissione del 21 dicembre 2021, gli Stati membri devono accettare i certificati di vaccinazione per un periodo di 270 giorni (9 mesi) dal completamento del ciclo di vaccinazione primario.

Nel caso dei vaccini monodose, ciò significa 270 giorni dalla prima e unica dose. Per i vaccini a due dosi significa 270 giorni dalla seconda dose o, in linea con la strategia nazionale di vaccinazione, la prima e unica dose dopo la guarigione dal virus. Gli Stati membri non dovrebbero prevedere periodi di accettazione diversi per i viaggi all’interno dell’Unione europea. Il periodo standard di accettazione non si applica ai certificati relativi alle dosi di richiamo.

Le norme si applicano solo ai certificati di vaccinazione usati per viaggiare nell’Ue. Gli Stati membri possono applicare norme diverse quando il certificato Covid digitale dell’UE viene usato in un contesto nazionale, ma sono invitati ad allinearsi al periodo di accettazione stabilito a livello dell’Unione.

Da domani si applicheranno nuove norme anche per quanto riguarda la codifica delle dosi di richiamo nel certificato Covid digitale dell’UE. Come già chiarito a dicembre, le dosi di richiamo saranno registrate come: 3/3 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione primario a due dosi; 2/1 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione monodose o a una dose di un vaccino bidose somministrato a una persona guarita. I certificati rilasciati secondo modalità diverse prima di tale chiarimento devono essere corretti e rilasciati nuovamente, al fine di garantire che le dosi di richiamo possano essere distinte dallo status di vaccinazione completa.

Green Pass, che succede dal 1 febbraio 2022

Dal 1 febbraio 2022 non servirà esibire il green pass per le esigenze alimentari e di prima necessità (supermercati), per quelle sanitarie (farmacie e parafarmacie) né per i luoghi legati alla sicurezza e alla giustizia (le caserme per presentare una denuncia, per esempio). Ma la certificazione verde dovrà essere esibita in tutti gli altri esercizi commerciali: dai tabaccai, alle banche agli uffici postali.

E’ quanto prevede il Dpcm firmato il 21 gennaio 2022 dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, che aggiorna le regole sulla certificazione verde anti-Covid. Secondo il Dpcm “nell’attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona, da garantire anche senza il possesso di una delle certificazioni verdi” “solamente quelle di carattere alimentare e prima necessita’, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale”.

Dunque sarà consentito l’accesso senza green pass negli ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari. Così come negli “uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti”.

Inoltre si potrà entrare senza certificazione negli “gli uffici giudiziari e negli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata”.

Non servirà la certificazione verde inoltre per il commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica), né per i negozi di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, cosi’ come per quelli di materiale per ottica. Infine il green pass non dovrà essere esibito per il commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, nei negozi di prodotti surgelati, di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati, per il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

Green Pass rafforzato

Il decreto licenziato dal Cdm il 29 dicembre prevede che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale

Super Green Pass fino a fine marzo

Stato di emergenza per Covid, è arrivata la proroga in Italia. In scadenza il 31 dicembre, il governo ha deciso di prolungarlo fino al 31 marzo 2022 visto il nuovo costante aumento dei contagi.

Il decreto approvato il 14 dicembre dal Consiglio dei ministri stabilisce “l’estensione sino al 31 marzo 2022 della norma secondo cui il Green pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla”. Ciò vuol dire che alcune attività (come ristoranti al chiuso, cinema, discoteche, stadi) saranno accessibili solo ai vaccinati o ai guariti dal covid. Restrizioni riguardano, a seconda della zona, anche bar, palestre, piscine, palestre, piscine, musei, teatri.

Super Green Pass dal 6 dicembre, arriva la nuova app

E’ stata rilasciata su App Store, Play Store e App Gallery la versione 1.1.8 di VerificaC19 che consente anche il controllo della validità della certificazione verde “rafforzata”. Lo rende noto il ministero della Salute. Come previsto dalle nuove norme, dal 6 dicembre 2021, per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass “rafforzato”, cioe’ un green pass per vaccinazione o guarigione. L’accertamento di questa validità prevede l’utilizzo dell’App VerificaC19 già in uso agli operatori incaricati delle verifiche di validità. La nuova versione consente agli operatori la selezione della modalità di verifica del codice QR: Rafforzata per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione; Base invece consentirà di utilizzare la App come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo.

L’App sviluppata dal ministero della Salute, tramite Sogei Spa, in collaborazione con il ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, mantiene le caratteristiche di pieno rispetto della privacy dell’utente.

Dal 15 ottbre Green Pass obbligatorio, ecco le nuove regole

Dal 15 ottobre il Green Pass è obbligatorio su tutti i posti di lavoro pubblici e privati. Dopo aver firmato il Dpcm sulle regole relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certficazione verde da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il decreto con le modalità di verifica del possesso del green in ambito lavorativo. Il provvedimento interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura.

Per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-Dcg.

Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale Inps e la Piattaforma nazionale-Dgc. Infine per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-Dgc.

Aggiornamento del 16 settembre 2021

Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori, sia quelli della Pubblica amministrazione sia quelli del privato, a partire dal 15 ottobre. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri dopo il vertice tra i capidelegazione dei partiti al governo e la cabina di regia. Via libera anche al prezzo più basso per i tamponi: saranno gratuiti per chi è esonerato dal vaccino, calmierati a 8 euro sotto i 18 anni, a 15 euro per tutti gli altri, ma solo fino al 31 dicembre.

Aggiornamento del 9 settembre 2021

Via libera al decreto legge che estende l’obbligo di Green pass al personale esterno della scuola e dell’università e prevede invece l’obbligo di vaccino per i lavoratori delle Rsa, anche esterni. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri. Il decreto in questione è quello contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale (Presidenza – Istruzione – Università e ricerca – Salute)”.

Green Pass obbligatorio da settembre 2021

La seconda estate dell’era Covid sarà caratterizzata dal Green Pass (quasi) obbligatorio. Il Cdm di ieri ha licenziato il decreto che aggiorna le norme sul certificato vaccinale e aggiorna i parametri per i “colori” delle Regioni.

Il provvedimento stabilisce che “sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)”.

Il certificato verde sarà richiesto obbligatoriamente in zona bianca dal 6 agosto prossimo per poter partecipare a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici.

Obbligatorio mostrare i Green Pass anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti dove però non sarà necessario se si consuma al bancone oppure all’aperto. Certificazione verde necessaria – sempre limitatamente nelle aree chiuse – anche per chi frequenta piscine, palestre e centri benessere.

L’entrata in vigore del green pass è stata posticipata di due settimane, al 6 agosto, per dare il tempo necessario per uniformarsi alle nuove regole.

Il Green Pass per accedere a ristoranti, teatri, cinema, piscine e alle altre attività ed eventi elencati sopra sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino e durerà nove mesi dopo il completamento del ciclo vaccinale. Ma anche a chi ha ottenuto un risultato negativo al tampone molecolare o antigenico oppure a chi è guarito dal Covid.  In caso di tampone negativo, il certificato ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test mentre in caso di guarigione 6 mesi.

Spetterà ai titolari degli esercizi commercaili o ai gestori delle attività controllate che gli avventori siano in possesso di idonea certificazione. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Le norme in vigore da settembre

Durante il Consiglio dei ministri del 5 agosto è stato approvato il decreto legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. A proporre il provvedimento sono stati il Presidente Mario Draghi, il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, il Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e il Ministro della salute Roberto Speranza.

Scuola e Università. Il decreto stabilisce che l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. Si prevede l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti, mentre il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Per la scuola, nello specifico, i controlli sono orevisti in due step. : una fase transitoria e una definitiva.  Dal 1° al 13 settembre ci sarà procedura “ordinaria” con una app per il controllo della certificazione verde, mentre dal 13 settembre in poi, data di inizio delle lezioni nella maggior parte delle regioni italiane, partirà la procedura automatizzata che servirà ad accelerare i controlli.

Il Garante Privacy ha dato il via libera alla piattaforma a cui i presidi potranno accedere ogni giorni per verificare lo stato di vaccinazioni di docenti e personale scolastisco.

Il ministero dell’Istruzione ha inviato alle  scuole una nota che spiega le modalità del controllo del green pass ricordando innanzitutto “l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 per tutto il personale scolastico” (quindi vaccino fatto, avvenuta guarigione o tampone ogni 48 ore) spiegando che la verifica spetta ai dirigenti scolastico scolastici.

La nota del ministero specifica la divisione in due fasi: la prima viene definita transitoria e copre il periodo che va dal primo settembre al 13, periodo in cui riaprono le scuole ma non iniziano ancora le lezioni. In questa prima fase la verifica del green pass si attua mediante la app “VerificaC19”: serve a controllare che il “bollino” sia verde e quindi la certificazione valida “senza rendere visibili  le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza  memorizzare informazioni personali sul dispositivo del  verificatore.

“Pertanto – si legge nel testo – nel pieno  rispetto della privacy”.  Se il bollino è rosso – certificazione non valida. – “il personale non potrà accedere  all’istituto scolastico e dovrà regolarizzare la propria  posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido  o molecolare. La procedura di verifica tramite App, spiega  ancora la nota del ministero, “è assai semplice. Purtuttavia presenta il limite di dover verificare  giornalmente ciascun  singolo QR Code” e quindi, prosegue, “potrebbero determinarsi soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica”.

Dal 13 settembre, quindi con l’avvio delle lezioni e i ragazzi in aula, si passerà a un controllo tramite una piattaforma digitale. In raccordo con il garante della Privacy e con il ministero della Salute “questa amministrazione – si legge nella circolare – sta operando al fine di realizzare l’interoperabilità tra il sistema informativo in uso presso la scuola (Sidi) e la piattaforma nazionale Dgc così da potere, a regime, velocizzare le più semplici operazioni richieste”.

Trasporti. Sempre dal primo settembre servirà il Green Pass per l’accesso i viaggi in aereo, su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità, agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può invece avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio. “L’obbligo di green pass – aspiega Palazzo Chigi – non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Eventi sportivi. Per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro, mentre per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.

San Marino. Per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 15 ottobre. Per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali.

Altre norme. Il decreto prevede la proroga del contingente impegnato nelle operazioni Strade Sicure impegnato in compiti di contenimento di diffusione del virus, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi pendenti dal primo agosto al 15 settembre 2021 gestiti dalla Regione Lazio in seguito all’attacco subito ai sistemi informatici.

L’app VerificaC19

VerificaC19 è l’app ufficiale del governo italiano per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell’autenticità delle “Certificazioni verdi Covid-19”, il cosiddetto GreenPass.

L’app VerificaC19 – si legge in una nota congiunta del commissario straordinario per l’emergenza, del ministero della Salute, del Mef, del Mitd e di Sogei – accerta l’autenticità della certificazione verde e verifica che l’intestatario abbia i requisiti necessari. È completamente gratuita e scaricabile sui dispositivi mobili dall’Apple Store, dal Google Play Store e da Huawei AppGallery. La verifica delle certificazioni può avvenire anche senza connessione Internet”. L’app, spiega il comunicato, “può essere utilizzata da tutti in modo semplice attraverso lo smartphone per verificare la validità Certificazione verde Covid-19 richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona
arancione”. Dal 6 agosto serve, inoltre, per accedere alla ristorazione al tavolo al chiuso, a piscine, palestre e centri benessere al chiusom a spettacoli, eventi e competizioni sportive, a musei, istituti e luoghi di cultura, a fiere e sagre, convegni e congressi, a centri termali, parchi tematici e di divertimento, a centri culturali e ricreativi, a sale da gioco e casinò e per partecipare a concorsi pubblic

Cos’è il Green Pass

Il Gren Pass è il documento che consente a chi è vaccinato o a chi è già guarito dal Covid-19 di muoversi liberamente in Italia in Europa. Sul piano nazionale il governo ha anticipato di qualche giorno l’entrata in vigore della certificazione europea, avvenuta il primo luglio, con un documento che ha consentito la circolazione tra le Regioni all’interno del territorio nazionale. Ma dal primo luglio, quando è entrato in vigore il green pass Ue,  quest’ultimo è lo standard a cui tutti i Paesi dell’area Ue devono adeguarsi.

Come ottenere il Green Pass

La Certificazione verde per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione “definitiva” dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi. Il certificato si scarica dal sito www.dgc.gov.it inserendo il numero della tessera sanitaria e un codice authcode ricevuto per sms o email. Oppure dal fascicolo sanitario elettronico regionale. O tramite le App Io e Immuni.

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