IL PROVVEDIMENTO

Pirateria online, più poteri ad Agcom: blocco “immediato” sulle dirette

Stretta a tutela del diritto d’autore al centro del testo adottato dalle commissioni Cultura e Trasporti della Camera. L’autorità potrà ordinare lo stop dei contenuti illegali e in caso di eventi live potrà procedere con un provvedimento cautelare abbreviato senza contraddittorio

Pubblicato il 03 Giu 2022

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Giro di vite a favore del diritto d’autore online, con un focus speciale sulle dirette degli eventi sportivi e sui contenuti audiovisivi e multimediali. E’ l’obiettivo del testo base adottato dalle commissioni Cultura e Trasporti di Montecitorio, che prevede tempi più rapidi e poteri più estesi in capo all’Agcom. In particolare l’autorità potrà ordinare ai prestatori di servizi, inclusi quelli di accesso alla rete, il blocco della risoluzione Dns e dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi Ip associati.

Ma la novità più rilevante riguarda però l’estensione dei poteri dell’Autorità in casi “di gravità e urgenza” sulle dirette: in questo caso l’Agcom potrà procedere con un provvedimento cautelare abbreviato anche senza contraddittorio (“inaudita altera parte”).

Cosa prevede il testo adottato

Il testo unificato – hanno spiegato le relatrici Flavia Piccoli Nardelli (Pd) ed Elena Maccanti (Lega) durante la seduta congiunta della VII e IX – è il frutto del lavoro di mediazione portato avanti dal comitato dei nove sulle proposte di legge a prima firma Alessio Butti (FdI), Massimiliano Capitanio (Lega), Federica Zanella (Lega) e Mirella Liuzzi (M5s).

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Nello specifico, al fine di disabilitare l’accesso a contenuti illeciti, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con un proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, inclusi quelli di accesso alla rete, il blocco della risoluzione Dns ( il sistema dei nomi di dominio, Ndr) e dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi Ip associati. Può disporre, contestualmente, anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio, anche sotto un diverso indirizzo Ip che, attraverso qualsiasi variazione del nome, tenti di accedere agli stessi contenuti diffusi in maniera abusiva.

Poteri più estesi in casi “di gravità e urgenza”, qualora vengano messi a disposizione contenuti in diretta o assimilabili. In queste circostanze, l’Agcom potrà procedere con un provvedimento cautelare abbreviato inaudita altera parte. Il provvedimento in questione sarà adottato, notificato ed eseguito “prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima”.

La richiesta di blocco immediato, avanzata dal titolare dei diritti, dovrà contenere in allegato la documentazione, con l’inclusione della lista dei nomi di dominio e degli indirizzi Ip attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Il provvedimento di disabilitazione sarà notificato dall’Agcom ai titolari dei diritti, ma soprattutto ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione, che dovranno “senza indugio e in tempo reale eseguire il provvedimento dell’Autorità”. Tra i soggetti notificati dall’Agcom vi è anche l’European union internet referral unit dell’Europol.

L’iter dei provvedimenti previsti

L’Agcom dovrà poi trasmettere alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l’elenco dei provvedimenti di disabilitazione, con l’indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Questi, a loro volta, forniranno alla procura informazioni in merito alle attività svolte. L’articolo 3 del testo base, precisa, inoltre, che le attività di contrasto includeranno anche la pirateria cinematografica, audiovisiva ed editoriale.

Sanzioni, regolamenti e costi

“Chiunque non eseguirà o ritarderà l’esecuzione del provvedimento di disabilitazione da parte dell’Agcom – si legge nel testo – insieme agli obblighi da essa previsti, verrà punito con la reclusione da 3 mesi a un anno, salvo che il fatto non configuri un più grave reato”.

L’Autorità, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in questione, invece, provvederà alla modifica del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. La copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi per l’esercizio delle funzioni sanzionatorie, di vigilanza e composizione delle controversie in capo all’Agcom, verrà garantita mediante l’aumento delle contribuzioni, per un ammontare complessivo di 1 milione di euro.

La campagna di sensibilizzazione

Il testo interviene poi sulla legge che disciplina il cinema e l’audiovisivo (legge 14 novembre 2016, n.220), apportando delle modifiche all’articolo 27, in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione. Con l’aggiunta di un ulteriore comma viene prevista la possibilità di organizzare campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, che potranno anche essere parte dei programmi scolastici e dell’educazione alla cittadinanza digitale. Questo, allo scopo di far crescere la consapevolezza sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l’abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore.

Inoltre viene introdotta una previsione aggiuntiva all’interno della legge in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio che permetterà l’uso di strumenti finanziari quali la richiesta di informazioni agli istituti di credito per individuare i proventi degli illeciti. Nel dettaglio, l’autorità giudiziaria potrà delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti.

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