IN VIGORE IL DL 33/120

Open data, le spese della PA vanno online

In vigore il decreto legislativo 33/120 che rafforza gli obblighi di informazione e trasparenza delle amministrazioni. Sul Web la situazione patrimoniale dei politici e i dati su quanto spendono gli enti. Il diritto di accesso civico diventa realtà

Pubblicato il 22 Apr 2013

Federica Meta

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L’obbligo di trasparenza nella PA diventa operativo. E’ in vigore dal 20 aprile il decreto legislativo 33/2013 che riordina, appunto, gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni, dai Comuni ai ministeri, passando per Asl e scuole. Stando alle norme da poco in vigore i componenti degli organi di indirizzo politico dello Stato e degli enti locali, così come i dirigenti della pubblica amministrazione saranno obbligati a pubblicare la loro situazione patrimoniale, altrimenti potranno incorrere in sanzioni che vanno dai 500 ai 10.000 euro.

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti “la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica – si legge nel testo – la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato”.

Inoltre, viene introdotto l’obbligo di pubblicare la rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari di regioni ed enti locali altrimenti è previsto “un taglio del 50% dei contributi al gruppo politico e l’obbligo di pubblicità ai cittadini”, sottolinea il ministro della Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi.

Già in vigore, ricorda Patroni Griffi, “l’obbligo di pubblicità dei tempi medi di pagamento della PA”. Uno degli strumenti di monitoraggio già attivi, invece, è stato infine ricordato, è la “Bussola della trasparenza” che in tempo reale “consente di effettuare un’analisi a tappeto” di tipo quantitativo.

Il provvedimento dà una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense (Foia), che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (ad esempio per motivi di sicurezza). Viene introdotto un nuovo istituto ovvero il diritto di accesso civico: questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

Si prevede infine l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento. Viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

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