GIUSTIZIA

Processo civile telematico, il governo accelera: largo a e-fattura e Pec

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legislativo che mira ad efficientare e velocizzare i procedimenti in linea con i target del Pnrr. Più facile anche utilizzare i depositi online. Ecco le novità

Pubblicato il 16 Feb 2024

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Avanti tutta sul processo civile telematico: con il decreto legislativo approvato in via preliminare ieri dal consiglio dei ministri, si modifica il precedente dlgs 149/2022 (riforma Cartabia del processo civile) e si dà forma alle misure volute dal governo Meloni, nel quadro degli impegni assunti con il Pnrr, per la “semplificazione, speditezza e razionalizzazione” delle procedure in sede civile.

Il testo, in particolare, apporta modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, con l’obiettivo di risolvere alcune difficoltà applicative e apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della recente riforma: via dunque, ad esempio, le note di iscrizioni a ruolo, il numero di fax degli avvocati da riportare sugli atti difensivi, i biglietti delle cancellerie agli studi legali e le domiciliazioni fuori sede presso avvocati corrispondenti. Largo invece alla fattura elettronica e alle scritture contabili senza bisogno di bolli e vidimazioni come prova del credito per i decreti ingiuntivi, alle pec e ai depositi telematici: l’obiettivo è quello della piena digitalizzazione, tenendo però presente che il correttivo introduce un salvagente per le udienze in presenza quando queste si rendano necessarie.

Le principali novità

Ecco nel dettaglio le principali novità.

Fine dell’obbligo di vidimazione delle scritture contabili

Il valore probatorio delle scritture contabili, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, non è più condizionata alla corretta esecuzione degli obblighi di bollatura e vidimazione: è ora sufficiente che le scritture siano tenute, anche con strumenti informatici, conformemente alle prescrizioni di legge.

Fatture elettroniche Sdi come prova per la richiesta di decreto ingiuntivo

Le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), gestito dall’Agenzia delle entrate, sono ora riconosciute quale prova scritta utilizzabile per chiedere il decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti. La fattura elettronica trasmessa mediante il Sdi è equiparata alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili.

Addio all’obbligo di domiciliazione dell’avvocato nella sede dell’autorità giudiziaria

Addio all’articolo 82 del regio decreto 37/1934: l’avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza non è più tenuto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria adita. Viene quindi ora considerata del tutto inutile la fisica reperibilità dell’avvocato nell’ambito della circoscrizione del giudice.

Udienze in presenza: c’è il salvagente

Le udienze in presenza possono ora essere sostituite dallo scambio di note (salvo quando ci siano testimoni da sentire), ma quando necessario vedersi e parlarsi (ad esempio per l’interrogatorio formale delle parti in causa o per l’esercizio del diritto di difesa) la presenza fisica va garantita. 

Verso la piena digitalizzazione dei documenti

Abrogato l’ultimo periodo dell’articolo 125, primo comma del codice di procedura civile, che obbliga gli avvocati a inserire nei propri atti il proprio numero di fax. Tutte le comunicazioni tra difensori e con le cancellerie vengono ora trasmesse con i canali telematici, mentre sono eliminati i riferimenti a depositi in cancelleria, a comunicazioni mediante biglietti di cancelleria e simili. Addio anche alle note di iscrizione a ruolo delle cause, che gli avvocati non compilano più.

Verso “canoni d’efficienza e competitività” della giustizia civile

Il progetto di riforma della giustizia civile, avviato con la legge 26 novembre 2021, n. 206 (attuata con il decreto legisativo n. 149/2022), mira a ricondurre il processo civile a “canoni d’efficienza e competitività, riducendo i tempi di svolgimento del giudizio e il carico pendente”. La riforma – spiega il Ministero della Giustizia – “realizza un riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione, del processo d’esecuzione e dei procedimenti speciali, introducendo un ventaglio di interventi che interessa il giudizio di primo grado, l’appello, il ricorso in cassazione e gli strumenti di risoluzione alternativi delle controversie”.

In attuazione dei principi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, la riforma interviene sul primo grado, ampliando le ipotesi di competenza del giudice monocratico e concentrando tutte le attività processuali nella prima udienza di comparizione e trattazione della causa; sul giudizio d’impugnazione, potenziando il filtro dell’ammissibilità in appello; sul giudizio di legittimità, con l’introduzione dell’istituto del Rinvio pregiudiziale in Cassazione, il cui effetto deflattivo va individuato nel coinvolgimento anticipato della Suprema Corte nella soluzione di dubbi interpretativi; sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione, la negoziazione assistita e l’arbitrato, attraverso l’estensione del loro ambito di applicabilità.

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