LA DECISIONE

Tik Tok cede al Garante Privacy: stop alla pubblicità personalizzata

Dopo l’intervento dell’Autorità, il social network ha deciso di rinunciare al legittimo interesse come base giuridica per attivare meccanismi di advertising basati sulla profilazione

Pubblicato il 13 Lug 2022

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A seguito dell’avvertimento della scorsa settimana del Garante Privacy, Tik Tok ha sospeso il passaggio al legittimo interesse come base giuridica per attivare meccanismi di pubblicità personalizzata nei confronti delle persone di età maggiore ai 18 anni.

Le intenzioni di Tik Tok

Nelle scorse settimane la società a capo del social network aveva infatti informato i propri utenti che, a partire dal 13 luglio, gli utenti maggiorenni sarebbero stati raggiunti da pubblicità personalizzata, basata cioè sulla profilazione dei comportamenti tenuti nella navigazione su TikTok. E, di conseguenza, aveva modificato la sua privacy policy prevedendo come base giuridica per il trattamento dei dati non più il consenso degli interessati, ma non meglio precisati “legittimi interessi” di Tik Tok e dei suoi partner.

L’intervento del Garante non si è fatto attendere: dopo aver avviato un’istruttoria sulla modifica della privacy policy e aver chiesto informazioni al social network, l’Autorità aveva concluso che “tale mutamento della base giuridica risulta incompatibile con la direttiva europea 2002/58, la cosiddetta direttiva ePrivacy”.

Nel provvedimento adottato d’urgenza lo scorso 7 luglio, il Garante della Privacy aveva avvertito Tik Tok che, in assenza di un esplicito consenso, l’utilizzo dei dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata sarebbe stato illecito.

Le ragioni dell’Autorità

Contrariamente a quanto sostenuto dalla piattaforma, che aveva individuato nel proprio legittimo interesse la base giuridica per il trattamento dati relativi alla fornitura di pubblicità, secondo il Garante Privacy tale attività sarebbe stata in contrasto non solo con la direttiva ePrivacy del 2002 ma anche con il Codice in materia di protezione dei dati personali.

L’archiviazione di informazioni, o l’accesso a informazioni già archiviate, nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o utente prevedono espressamente come base giuridica l’esclusivo consenso degli interessati.

Nell’avvertimento, l’Autorità Garante, alla luce dell’incapacità di Tik Tok (e di altri social network) di identificare le persone di maggiore età, aveva evidenziato il rischio che la pubblicità potesse raggiungere anche i minori.

La violazione della direttiva ePrivacy ha consentito al Garante di intervenire direttamente e in via d’urgenza nei confronti di Tik Tok, al di fuori della procedura di cooperazione prevista dal Gdpr. Contestualmente l’Autorità aveva comunque informato la Data Protection Commission d’Irlanda, Paese in cui Tik Tok ha il proprio stabilimento principale, e il Comitato europeo per la protezione dei dati personali.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali”, si legge in una nota, “prende atto della decisione responsabile del social network e si dichiara aperta a un dialogo finalizzato alla ricerca del bilanciamento tra interessi economici e diritti degli utenti”.

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