IL CASO

Call center, è giallo sull’outbound

Secondo quanto risulta a CorCom le nuove regole su delocalizzazioni e gare al massimo ribasso non si sarebbero dovute applicare alle attività outbound. Ma il comma 6 del testo votato alla Camera stabilisce che la nuova disciplina “si applica anche quando un utente è destinatario di una chiamata da call center”

Pubblicato il 24 Nov 2016

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E’ giallo sull’emendamento call center inserito al ddl Stabilità: al centro del caso le attività outbound. Stando a quanto risulta a CorCom nelle motivazioni che accompagnano la riformulazione dell’emendamento – il testo passato è diverso da quello iniziale – si spiega perché le regole non si applicano alle attività outbound. Ma scorrendo il testo che ha ottenuto il via libera, al comma 6, si legge: “La disciplina di cui al presente articolo si applica anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata da call center”.

L’emendamento mira a contrastare le delocalizzazioni dei call center e attiva nuove regole che tengono il costo del lavoro fuori dal computo dell’offerta di gara. Nella notte è stato approvato l’emendamento al ddl Stabilità – norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi dei call center – che rende operativa la legge 24 bis del 2012 (meglio conosciuta come legge Fornero).

L’articolo 35 bis stabilisce che “qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell’Unione europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all’ispettorato nazionale del Lavoro, al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi delocalizzati e al Garante per la protezione dei dati personali”.

In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all’occupazione nei settore dei call center, qualunque tipologia di beneficio, anche fiscale o previdenziale non può essere erogato ad operatori economici che, prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, abbiano delocalizzato in Paesi extra-Ue.

Il comma 10 invece mira a contrastare il fenomeno delle gare al massimo ribasso. Si stabilisce infatti che per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi ad operatori di call center l’offerta migliore sia determinata al netto delle spese relative al costo del personale.

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