LA SENTENZA

Servizi Voip per il Ministero del Lavoro, il Tar conferma l’assegnazione a Vodafone

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso di Fastweb, che si era classificata in seconda posizione. I giudici: “Disciplinare di gara indicava espressamente i criteri di valutazione delle offerte e i criteri per l’assegnazione dei punteggi”

Pubblicato il 28 Dic 2020

giustizia

Il Tar del Lazio conferma l’assegnazione a Vodafone dei servizi di telefonia fissa in modalità Voip per il Ministero del Lavoro, come era risultato dalla gara contro gli esiti della quale Fastweb, che si era classificata seconda, aveva intentato un ricorso coinvolgendo i giudici amministrativi.

Nella propria richiesta Fastweb lamentava irregolarità nella disciplina di gara, che secondo i ricorrenti sarebbe stata eccessivamente generica nell’individuazione dei parametri tecnici dell’offerta e nelle informazioni essenziali alla formulazione di un’offerta consapevole, completa e competitiva. Il Tar del Lazio sottolinea, motivando la propria decisione, che “la ricorrente non ha dimostrato in concreto il pregiudizio che avrebbe subito ed in particolare come la sua offerta sarebbe potuta essere più competitiva. Né ha formulato alcuna richiesta di chiarimenti in corso di gara, al contrario degli altri partecipanti che hanno avuto tutte le delucidazioni necessarie. Ciò posto, in realtà, la lex specialis consentiva ad ogni operatore del settore di partecipare alla gara, tanto è vero che le offerte pervenute alla SA sono state tre”.

Quanto ai criteri di valutazione delle offerte e all’assenza di motivazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione per la valutazione delle offerte, secondo il Tar “contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, il disciplinare di gara ha espressamente indicato i criteri di valutazione delle offerte e, proprio rispetto all’offerta tecnica, ha illustrato i criteri sulla base dei quali avrebbe proceduto alla determinazione dei punteggi”, e “nella predisposizione degli stessi, l’Amministrazione ha tenuto conto della natura, dell’oggetto e delle caratteristiche del contratto”.

Passando infine ai criteri per l’attribuzione dei punteggi, “il sindacato del giudice amministrativo anche sulle valutazioni delle offerte tecniche è limitato al caso in cui siano rilevati vizi di illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti – concludono i giudici amministrativi – Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non deduce vizi di macroscopica illogicità oppure di palese erroneità che, soli, potrebbero legittimare l’intervento del giudice, ma si limita a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della Commissione di gara”.

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