REGOLE

Proroga frequenze, l’Antitrust: è l’asta 5G a determinare il valore

L’Agcm stabilisce un principio nel calcolo degli oneri economici per il rinnovo di diritti d’uso: “Canone proporzionato” a quanto pagato dagli operatori per le frequenze “pioniere” a conclusione della gara

Pubblicato il 21 Nov 2018

agcm-121004151533

Proroga frequenze: ma a che prezzo? E’ la domanda a cui punta a rispondere l’Antitrust che in un parere pubblicato sul bollettino “prende le misure” dello spettro radio: non quello conquistato a suon di rilanci com’è successo nel corso dell’asta 5G. Ma quello ottenuto grazie alla concessione di una proroga. Ebbene, secondo l’autorità serve che gli “oneri economici” per il rinnovo dei diritti siano definiti con proporzionalità rispetto al valore attribuito. Specialmente “con riferimento al caso in cui tale valore sia desumibile da procedure competitive di risorse comparabili” scrive l’authority riferendosi all’asta che ha fruttato complessivamente 6,5 miliardi.

La “prassi” della proroga, dice l’organismo di vigilanza e controllo che già in passato ha avuto modo di criticare il procedimento, è tale da produrre “l’effetto di non permettere il dispiegarsi di una concorrenza per l’acquisizione di una risorsa scarsa”. E dunque impedisce “che il confronto concorrenziale porti all’ingresso di nuovi operatori o all’emergere di operatori più efficienti”. Recentemente, per aggiudicarsi le frequenze 5G messe all’asta dal governo, gli operatori hanno messo sul piatto 6,5 miliardi; in particolare Vodafone e Telecom sborseranno 2,4 miliardi a testa. Da qui le segnalazioni all’Antitrust e i ricorsi al Tar contro le proroghe, e il possibile successivo trading per cifre inferiori a quelle dell’asta.

Ma l’attenzione di Gabriella Muscolo – firma la nota del regolatore – si focalizza soprattutto sulle “condizioni tecnico-economiche associate al rinnovo della durata dei diritti d’uso”. L’Autorità ritiene infatti “opportuno” che gli oneri economici previsti per il rinnovo di tali diritti d’uso siano definiti con proporzionalità rispetto al valore e alle caratteristiche attribuiti agli stessi.

E come si determina il valore? Il criterio dev’essere rispettato “specialmente con riferimento al caso in cui tale valore sia desumibile da procedure competitive per l’assegnazione di diritti d’uso per frequenze simiilari: come ad esempio quello per le frequenze in banda 3,4-3,6Ghz e i diritti per le frequenze “pioniere del 5G” assegnata con apposita gara.

Il riferimento è alla proroga dei diritti d’uso richiesti – e in via di concessione – da Aria (Tiscali), Linkem, Go Internet e Mandarin.

La valutazione dovrebbe tenere in considerazione altre caratteristiche come “la differente durata e utilizzo”, la necessità di perseguire mediante il rinnovo obiettivi specifici come ad esempio il mantenimento del supporto di una determinata tecnologia, e “il riconoscimento di diritti differenziati tra acquisizione a titolo originario e allocazione a titolo rinnovo”. Attraverso questo tipo di valutazione, scrive Agcm, si eviterebbe l’allocazione discriminatoria di una risorsa che assolve al medesimo scopo, permettendo agli operatori di competere in condizioni di parità”.

Non solo: l’autorità auspica che i regolamenti sul tema prevedano un divieto di cessione per un periodo predefinito.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati