Il decreto

Sblocca Italia, semplificazioni banda larga solo a metà

Mancano le norme a favore dell’uso di materiali innovativi per gli scavi, per lo sportello unico verso gli operatori e quelle sull’elettrosmog. In compenso viene permessa la posa aerea dei cavi e sono liberalizzate le piccole modifiche agli impianti della rete mobile, per facilitare la copertura territoriale. Avenia (Asstel): “Miriamo a migliorare il testo in fase di conversione in legge”

Pubblicato il 16 Set 2014

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Lo Sblocca Italia, in vigore da ieri, delude in parte le attese di chi sperava in grosse semplificazioni normative a favore della banda ultra larga, come quelle proposte dal ministero dello Sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio.

Una grossa lacuna è – ancora – l’assenza del via libera all’uso di materiali innovativi per gli scavi, promesso già dal Destinazione Italia del dicembre 2013. Un via libera che permetterebbe di abbattere i costi di infrastrutturazione e di sfruttare appieno i vantaggi delle tecniche di minitrincea. In sostanza è la possibilità di ripristinare l’asfalto con la stessa macchina con cui lo si scava, senza bisogno di fare un intervento successivo con materiali tradizionali.

Non è passata nemmeno la norma sullo sportello unico per i permessi agli operatori che fanno interventi per la banda ultra larga. Niente nemmeno sul fronte dell’elettrosmog, dove c’è un iter in ritardo di due anni, per consentire agli operatori una migliore concentrazione delle antenne 3G e 4G sugli stessi tralicci.

“Spingeremo per migliorare il testo in fase di conversione in legge”, dice Cesare Avenia, presidente di Asstel, al nostro sito. “Intanto la norma sull’uso di materiali innovativi dovrebbe essere discussa nella prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni”, aggiunge.

Due invece le principali novità, sul fronte delle semplificazioni. Adesso gli operatori possono anche fare la posa aerea di tubi e cavi, su infrastrutture esistenti, per la banda larga e ultra larga. Per le reti mobili, diventano possibili piccole modifiche degli impianti, senza bisogno di autorizzazione. E’ un modo per aiutare gli operatori nel lavoro di potenziamento delle attuali reti.

Pubblichiamo di seguito il testo completo dell’articolo che riguarda la banda ultra larga.

Art. 6. Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonche’ per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili



1. All’articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:



“7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all’accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all’utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:



a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non gia’ previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell’area considerata;



b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall’Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;



c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all’estensione della rete a banda ultralarga:



1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;

3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di completamento e’ esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro;



d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l’investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.



7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali gia’ sussistono idonee infrastrutture ed operi gia’ un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i suddetti benefici a piu’ di un soggetto nella stessa area; nei Comuni superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefici gli interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi gia’ un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei successivi tre anni.



7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d’imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP complessivamente dovute dall’impresa che realizza l’intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell’investimento. Il credito d’imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP ed e’ utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.



7-sexies. Al fine di ottenere i benefici di cui al comma 7-quinquies, l’operatore interessato alla realizzazione dell’investimento deve dare evidenza pubblica all’impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico. Sullo stesso sito sara’ segnalata la conclusione dei lavori, che dovra’ avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La registrazione sul sito della conclusione dei lavori da diritto ai benefici di cui al comma 7-quinquies a favore dell’operatore che abbia rispettato i suddetti termini ed integra l’obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l’accesso all’infrastruttura realizzata secondo le determinazioni dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate ulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il termine di conclusione dei lavori.



7- septies. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalita’ ed altre disposizioni attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies, nonche’ il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l’individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. I decreti definiscono, altresi’, le modalita’ atte ad assicurare l’effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell’intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell’area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalita’ sottese al benefico concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.”.



2. All’articolo 6, comma 4 ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:



a) dopo le parole: “ripristino del manto stradale” sono inserite le seguenti: “nonche’ la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti”;



b) dopo le parole: “banda larga e ultralarga”, e’ soppressa la parola: “anche”.



3. All’articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, e successive modificazioni, dopo l’articolo 87-bis e’ inserito il seguente:



“Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) – 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia’ provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, e’ sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.”



4. In deroga all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non e’ soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l’applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.



5. All’articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “degli edifici come ambienti abitativi” sono soppresse e dopo le parole: “pertinenze esterne” sono aggiunte le seguenti: “con dimensioni abitabili”.

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