NET NEUTRALITY

Zero rating, Wind Tre non la spunta (per ora)

Il Tar del Lazio conferma la diffida Agcom e respinge il ricorso dell’operatore: in ballo l’offerta di un’app per lo streaming musicale senza consumo di Giga

Pubblicato il 07 Gen 2019

musica

Zero rating, Agcom incassa l’ok del Tar del Lazio sul “no” a chat e streaming senza consumo di dati offerti dagli operatori. Una sentenza dei giudici amministrativi legittima infatti la delibera con la quale l’authority, nel marzo 2017, aveva diffidato Wind Tre  in relazione alla corretta applicazione del Regolamento Ue sull’accesso a un’internet aperta. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’azienda telefonica.

Tutto ha inizio nell’ottobre 2016, quando l’Agcom chiese a Wind e H3g (allora società distinte) di fornire un elenco completo delle offerte commercializzate zero rated: si trattava delle app Veon (chat) e Music by 3 (streaming musicale). L’autorità ritenne venisse violato il principio della net neutrality contenuto dal Regolamento Ue perché – consentendo il consumo delle due app anche oltre il consumo di giga del proprio pacchetto – veniva discriminato il consumo di app e soluzioni concorrenti (come Spotify nel caso di Music by 3 o di Whatsapp in quello di Veon). Quando finiscono i gigabyte del traffico dati le due app di Wind Tre continuano a funzionare grazie allo zero rating, mentre le altre non funzionano. E proprio in questa disparità risiede secondo l’authority una discriminazione che limita le possibilità di accesso a Internet.

Wind Tre informò l’autorità che, per l’applicazione Music by 3, la componente zero-rated dell’offerta sarebbe stata ritirata e resa non più fruibile all’utente finale, dopo l’esaurirsi del traffico dati disponibile; per Veon, invece, fu ribadita la tesi di compatibilità con il Regolamento Ue.

Nel maggio 2017, l’Agcom, non accogliendo le tesi della società, confermò le sue valutazioni; seguì la proposizione del ricorso al Tar. Dopo aver indicato le finalità del Regolamento Ue, il Tar si è concentrato – indicandoli – su tre fondamentali concetti nel ricorso: “le offerte ‘zero-rating’ non ricevono una specifica disciplina nella fonte regolamentare e, pertanto, non possono ritenersi aprioristicamente vietate”; “ad avviso della Wind Tre l’offerta Veon deve essere valutata come accordo commerciale tra l’operatore telefonico e l’utente, la cui applicazione non può prescindere da un’indagine caso per caso per verificare se il singolo accordo integri in concreto violazione dei diritti degli utenti”; “non è applicabile ad un accordo o pratica commerciale zero-rated”.

Il Tar ha ritenuto che “è ammesso anche dall’Agcom che le offerte ‘zero rating’ non sono specificamente vietate dal Regolamento Ue in materia” ed è condivisibile che “l’applicazione Veon così come commercializzata costituisce in primo luogo una pratica e un accordo commerciale, implicante in linea di principio un’indagine case by case da parte dell’Autorità”. Ma “il fatto che Veon nasca come offerta commerciale non esclude che essa, per come concretamente configurata, integra indubbiamente una misura di gestione del traffico da parte del fornitore del servizio di accesso ad Internet” e in quanto tale è corretta l’interpretazione dell’Autorità.

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