LE AUDIZIONI IN SENATO

Decreto concorrenza e Tlc, riflettori su servizi premium e accesso alle infrastrutture

WindTre evidenzia che la mancata differenza tra Vas e carrier billing rischia di diventare un unicum a livello mondiale con tutta una serie di criticità operative. Snam interviene sul tema delle autorizzazioni per l’uso delle reti: “Nessun impatto, c’è già cooperazione”

Pubblicato il 09 Feb 2022

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Le disposizioni in materia di servizi premium inserite nel nuovo decreto Concorrenza sono sotto la lente delle telco e delle utility. In particolare, WindTre ha portato all’attenzione della commissione Industria del Senato l’articolo che legifera su alcune disposizioni già emanate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e che ha ricompreso il pagamento dei contenuti digitali nell’ambito applicativo delle disposizioni a tutela dei consumatori contro gli addebiti indesiderati dei servizi a valore aggiunto.

“Il rischio di non effettuare l’auspicato distinguo tra i vecchi servizi Vas ed i servizi di carrier billing è trattare solo l’Italia, e gli utenti italiani, in maniera diversa e più gravosa di quanto accade nel resto del mondo, senza che ciò debba controbilanciare alcuna particolare esigenza di sicurezza, atteso che per i servizi di carrier billing non si sono mai profilate attivazioni non richieste”, ha scritto WindTre in un documento inviato alla commissione Industria al Senato in merito al ddl Concorrenza.

“Distinguere tra servizi Vas e carrier billing”

“Pur mantenendo alcuni distinguo rispetto all’unificazione delle due fattispecie in una unica categoria, non si hanno osservazioni rispetto a quanto previsto dal disegno di legge Concorrenza, che si limita a prevedere l’obbligo di consenso espresso e documentato per l’addebito al cliente dei servizi a valore aggiunto o dei contenuti digitali acquistati, se non aggiungere l’esplicita menzione dell’acquisizione – anche indiretta – del consenso, da parte dell’operatore, per il servizio di carrier billing, fornito da soggetti internazionali (Ott), detentori essi stessi dell’evidenza di consenso all’attivazione. Si perderebbe, altrimenti, l’opportunità per il legislatore di disciplinare in merito alla differenza tra i vecchi servizi Vas ed i servizi di carrier billing, ciò ferma restando l’esigenza della certezza della volontà del cliente in capo all’operatore che fattura”.

Prosegue il documento: “Si auspica che Agcom voglia chiarire la differenza tra servizi Vas e servizi di carrier billing, tenuto conto che, anche nel caso dei servizi di carrier billing, l’elevato livello di sicurezza nell’acquisizione della volontà del cliente da parte dell’Ott sia idoneo ad assicurare il rispetto della previsione normativa”.

“Il migliore rispetto della normativa – conclude WindTre – potrebbe essere assicurato da un coordinamento, magari ad opera di Agcom, tra l’attività degli operatori e quella degli Ott, per evitare che la norma costituisca un insanabile scollamento con la realtà e con le modalità di attivazione del carrier billing, standardizzate in tutto il mondo”.

Accesso delle telco alle reti delle utility: l’intervento di Snam

Sul ddl Concorrenza è intervenuto anche Simone Nobili, senior vice presidente di Snam, in audizione in commissione Industria al Senato.

“Siamo confidenti che per Snam” le modifiche del ddl Concorrenza “non comportino una particolare criticità operativa per lo svolgimento delle proprie attività” poiché “Snam già attua un modello di coordinamento con altri operatori in relazione alle interferenze con le reti di comunicazione“, ha affermato Nobili.

Il commento è riferito in particolare a due articoli, il 19 e  il 20. Il primo modifica le disposizioni sull’obbligo dei gestori di infrastrutture fisiche, tra i quali i gestori di infrastrutture del gas, di concedere l’accesso agli operatori di reti di comunicazione elettronica. In particolare, nel caso in cui l’accesso venga rifiutato dal gestore dell’infrastruttura fisica in quanto tale infrastruttura sia oggettivamente inidonea ad ospitare gli elementi dell reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, si prevede che debbano essere elencati i motivi di inidoneità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, fornendo la documentazione che avvalori l’inidoneità.

Il secondo articolo prevede l’obbligo del coordinamento tra gestore di infrastrutture fisiche ed operatori di rete che eseguano direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici, sia previsto che due o più̀ operatori realizzino reti in fibra ottica nelle stesse aree. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e la condivisione dei costi di realizzazione.

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