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Il Digital Markets Act è legge: ecco come dovranno mettersi in regola i gatekeeper

Le grandi piattaforme digitali avranno sei mesi di tempo per adeguarsi alle regole: dal 2 maggio 2023 niente più deroghe. Fra gli obblighi l’interoperabilità dei servizi e l’accesso dei dati a terze parti. Vietato impedire ai consumatori di eliminare software preinstallati

Pubblicato il 02 Nov 2022

merger, digital

È entrato in vigore il Digital markets act (Dma), il nuovo regolamento dell’Ue sui mercati digitali che, come scrive la Commissione europea in una nota, “porrà fine alle pratiche sleali delle imprese che operano da gatekeeper nell’economia delle piattaforme online“. 

Il Dma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue lo scorso ottobre. La nuova normativa, in vigore dal primo novembre, inizierà ad applicarsi a partire da inizio maggio 2023. Il Dma è stato presentato dalla Commissione europea nel dicembre 2020 insieme al Digital Services Act (Dsa). Entrerà in applicazione effettiva tra sei mesi, a partire dal 2 maggio 2023.

Gatekeeper, big tech nel mirino

La legge sui mercati digitali definisce le situazioni in cui una piattaforma online di grandi dimensioni è considerata un “gatekeeper” – ovvero costituisce un importante punto di accesso tra utenti commerciali e consumatori e gode di una posizione da cui poter dettare le regole e creare una strozzatura nell’economia digitale.

Vengono identificati i servizi offerti dalle piattaforme su cui la legge ha competenza: social media come Facebook di Meta, condivisione video, come YouTube, negozi di app software, come quelli di Google e Apple, alcune applicazioni di messaggistica, come WhatsApp, mercati online, come quello di Amazon per lo shopping. Le big tech americane sono tutte sotto la lente, anche se la Commissione Ue ha sempre affermato che il Dma non è una legge ad personam ma che intende garantire la concorrenza e l’innovazione anche quando sono presenti colossi che controllano ampie fette del mercato. Per questi colossi digitali il Dma definisce precisi obblighi e divieti.

I “servizi di piattaforma di base”

La legge europea sui mercati digitali include tra i “servizi di piattaforma di base” forniti dalle piattaforme digitali i servizi di intermediazione online quali negozi di applicazioni software, motori di ricerca online, servizi di social network, alcuni servizi di messaggistica, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali, browser web, servizi di cloud computing, sistemi operativi, mercati online e servizi pubblicitari.

Quanto allo status di gatekeeper, sono tre i criteri principali per considerare che un’impresa rientra nel campo di applicazione del Dma.

Uno è la dimensione, che deve avere un’incidenza sul mercato interno: quando l’impresa realizza un determinato fatturato annuo nello Spazio economico europeo (See) e fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri dell’Unione.

Un secondo criterio è il controllo di un importante accesso ai consumatori finali per gli utenti commerciali: quando l’impresa fornisce un servizio di piattaforma di base ad almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile stabiliti o situati nell’Unione e almeno 10.000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell’Unione.

Il terzo è la posizione consolidata e duratura: se la società ha soddisfatto il secondo criterio in ciascuno degli ultimi tre anni.

Obblighi e divieti

La legge sui mercati digitali stabilisce un elenco di obblighi e divieti che i gatekeeper dovranno rispettare nelle loro operazioni quotidiane per garantire mercati digitali equi e aperti. In tal modo si migliorano le possibilità per le imprese di contendere i mercati e fare concorrenza ai gatekeeper sulla base dei meriti dei loro prodotti e servizi, ampliando lo spazio per l’innovazione.

Tra gli obblighi, per esempio, ci sono l’interoperabilità dei servizi in alcune situazioni e l’accesso dei dati a terze parti. La legge vieta invece di impedire che i consumatori si mettano in contatto con le imprese al di fuori della piattaforma o che disinstallino software preinstallato.

Pratiche di un gatekeeper come favorire i propri servizi o impedire agli utenti commerciali dei propri servizi di raggiungere i consumatori possono eliminare la concorrenza, portando come conseguenze meno innovazione, meno qualità e prezzi più alti, afferma la Commissione. Quando un gatekeeper adotta pratiche sleali, ad esempio imponendo condizioni inique per l’accesso al proprio negozio online di applicazioni software o impedendo l’installazione di applicazioni provenienti da altre fonti, è probabile che i consumatori paghino di più o siano privati dei benefici che i servizi alternativi avrebbero potuto apportare. La nota della Commissione europea non fa, ovviamente, nomi, ma è chiaro che una misura del genere si riferisce a casi come quello di Apple e del suo sistema “chiuso”.

Le piattaforme si devono “notificare”

Con l’entrata in vigore la legge sui mercati digitali passerà alla fase cruciale di attuazione. L’applicazione effettiva inizierà fra sei mesi, a partire dal 2 maggio 2023. Nei successivi due mesi e non oltre il 3 luglio 2023 i potenziali gatekeeper dovranno notificare alla Commissione che forniscono servizi di piattaforma di base se raggiungono le soglie stabilite dalla legge sui mercati digitali.

Una volta ricevuta la notifica completa, la Commissione disporrà di 45 giorni lavorativi per valutare se l’impresa raggiunge le soglie e designarla come gatekeeper (vale a dire, per una notifica presentata alla scadenza del termine, entro il 6 settembre 2023). In seguito a tale designazione, i gatekeeper avranno sei mesi di tempo per conformarsi ai requisiti della legge sui mercati digitali, al più tardi entro il 6 marzo 2024.

Seminari tecnici con gli stakeholder

In preparazione all’applicazione della legge sui mercati digitali, la Commissione è già impegnata in discussioni con le parti interessate del settore per garantire il rispetto effettivo delle nuove norme. Inoltre, nei prossimi mesi la Commissione organizzerà una serie di seminari tecnici con portatori di interessi per valutare le opinioni di terzi sul rispetto degli obblighi dei gatekeeper ai sensi della legge sui mercati digitali. Il primo di questi seminari si terrà il 5 dicembre 2022 e si concentrerà sulla disposizione relativa al divieto per il gatekeeper di offrire un trattamento più favorevole ai propri prodotti e servizi.

Infine, la Commissione sta anche elaborando un regolamento di esecuzione con disposizioni sugli aspetti procedurali della notifica. 

I poteri della Commissione e le sanzioni

Bruxelles fa sapere che la legge sui mercati digitali sarà applicata mediante una solida architettura di vigilanza, in base alla quale la Commissione sarà l’unica responsabile dell’applicazione delle norme, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri dell’Ue. La Commissione potrà comminare sanzioni e ammende fino al 10% del fatturato mondiale di una società e fino al 20% in caso di recidiva. Nel caso di infrazioni sistematiche la Commissione potrà anche imporre rimedi comportamentali o strutturali necessari per garantire l’efficacia degli obblighi, compreso il divieto di ulteriori acquisizioni.

La legge sui mercati digitali conferisce infine alla Commissione il potere di effettuare indagini di mercato che garantiranno che gli obblighi stabiliti dal regolamento siano mantenuti aggiornati nel contesto della costante evoluzione dei mercati digitali.

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